Sono 29 le strutture autorizzate in Italia per la detenzione di fauna selvatica. Esclusioni e convenzioni: il censimento ad oggi. Ai sensi del decreto legislativo 73/2005, fra parchi, zoo, acquari, giardini zoologici e parchi safari, ecc. si possono contare 29 centri autorizzati in tutta Italia. Diversamente denominate, queste strutture figurano in un elenco curato dal Ministero dell'Ambiente e diffuso alle Regioni dalla Direzione Generale della Sanità Animale.
La Direzione ministeriale ha invitato le Regioni ad integrare l'elenco per un censimento nazionale esaustivo che - ad oggi- grazie alle rilevazioni raccolte dal Ministero della Salute comprende anche 10 strutture in iter per il rilascio della licenza e anche quelle "escluse" (26 in tutto) ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto 73/2005, come pure quelle (in elenco se ne contano 10) con provvedimento di esclusione "alla firma".
Il censimento, comprende anche quattro centri convenzionati con il Ministero dell'Ambiente; trenta strutture con idoneità ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/92, rilasciata con il parare della Commissione Cites prima dell'entrata in vigore del Decreto 73/2005; trentuno, infine, i centri autorizzati in deroga in base al DPR 357/97 e dieci per i quali l'iter in deroga è in corso.
Il Direttore Generale Silvio Borrello, ha chiesto alle Regioni di integrare questo elenco, inserendovi i centri mancanti e di "assicurare l'esatto adempimento da parte delle aziende sanitarie locali" di attività di vigilanza sanitaria e di controllo".