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APPROVATO AL SENATO

Ddl Concorrenza: disposizioni sulle professioni regolamentate

Ddl Concorrenza: disposizioni sulle professioni regolamentate
Il Senato ha approvato la prima Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Cosa cambia per le professioni.
Sono soprattutto le professioni di avvocato, farmacista e odontoiatra ad interessare il DDL Concorrenza, approvato al Senato ieri con la fiducia e quindi considerabile definitivo, nonostante il rinvio alla Camera dei Deputati. Alcuni obblighi interessano però tutte le professioni regolamentate in Ordini e Collegi, quindi anche la professione di Medico Veterinario: chiarezza scritta sui compensi, trasparenza sui titoli e polizze assicurative per responsabilità civile.

Nuovi obblighi- Il Ddl Concorrenza  impone ai professionisti che la comunicazione obbligatoria ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale. La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Farmacie e odontoiatri-  Nonostante la contrarietà della FOFI è passato l'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, molto dibattutto in aula per il timore che metta a rischio l'indipendenza professionale del farmacista e peggiori il quadro occupazionale dei farmacisti, in esubero sul mercato rispetto ai fabbisogni programmati.  Quanto ai farmaci di fascia C, sono rimasti fuori dal Disegno di Legge. Per i dentisti è stata approvata una norma che consente l'esercizio dell'attività odontoiatrica esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti e alle società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale- Per tutte le professioni vale la disposizione in base alla quale- nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale - sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.