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IN GAZZETTA UFFICIALE

Responsabilità sanitaria, legge in vigore dal 1 aprile

Responsabilità sanitaria, legge in vigore dal 1 aprile
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, scattano i termini per l'adozione dei decreti attuativi della Legge sulla responsabilità delle professioni sanitarie.
Si tratta della prima legge adottata dall'ordinamento nazionale che disciplina la responsabilità civile e penale dei professionisti della sanità. 

La legge rinvia ad ulteriori provvedimenti attuativi che perfezioneranno il nuovo quadro giuridico, principalmente a cura del Ministero della Salute. Queste le scadenze a partire dall'entrata in vigore della Legge, cioè dal 1 aprile 2017:

- entro novanta giorni:  decreto del Ministro della salute che istituisce l'elenco ( da aggiornare con cadenza biennale) degli enti, istituzioni pubbliche e private, societa' scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano raccomandazioni e  linee guida alle quali gli esercenti le professioni sanitarie si attengono- salve le specificita' del caso concreto- nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale; in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

- entro centoventi giorni: decreto del Ministro della salute, d' intesa con la Conferenza Stato Regioni- con il quale viene disciplinato, nei compiti e nelle funzioni, il Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) nel quale saranno inserite le suddette linee guida e relativi aggiornamenti;

- entro tre mesi:  decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

- entro novanta giorni:  il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture  e con gli esercenti la professione sanitaria.

-entro centoventi giorni: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  Conferenza  Stato-Regioni, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati; il decreto è adottato sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, le organizzazioni sindacali delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti,

- entro centoventi giorni:  decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, che individua i dati relativi alle polizze di assicurazione e le modalita' di comunicazione di tali dati all'Osservatorio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie

- entro centoventi giorni: decreto regolamentare del Ministro della salute per disciplinare il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le imprese di assicurazione


LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie.