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DALLA DGSAF

H5N8, deroghe e modifiche ai dispositivi dirgenziali

H5N8, deroghe e modifiche ai dispositivi dirgenziali
In seguito alla riunione di ieri dell'Unità Centrale di Crisi, la Direzione Generale della Sanità Animale ha disposto alcune deroghe.
Le modifiche riguardano i dispositivi dirigenziali del 26 gennaio e del 15 febbraio scorso; a trasmetterle in data odierna ai Servizi Veterinari regionali è una nota del Direttore Generale Silvio Borrello che aggiorna anche la mappa delle zone di ulteriore restrizioni in Veneto e in Lombardia.

Modifica Dispositivo dirigenziale DGSAF n. 1941 del 26 gennaio 2017- 1. E’ abrogato quanto riportato all’articolo 2, comma 2, lettera d. (“Il divieto di accasamento dei
tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all’interno del territorio dei comuni di cui all’allegato I (ulteriore zona di restrizione”) del Dispositivo dirigenziale n. 1941 del 26 gennaio 2017.

Modifica Dispositivo dirigenziale n. 3833 del 15 febbraio 2017- 2. L’articolo 1, comma 2, lettera d., puntato iii. è modificato ed integrato come di seguito:
iii. è possibile inviare altri volatili diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR agli impianti di macellazione situati nel territorio di altre
Regioni previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate
nell’allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto all’allegato II.
iii. bis è possibile movimentare altri volatili, diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR verso impianti di macellazione all’interno precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato II.
Le Regioni interessate dall’istituzione della ZUR potranno decidere se attuare misure di controllo aggiuntive oltre a quelle definite nel presente punto.
iii. ter è possibile movimentare galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti nella ZUR verso impianti di macellazione, situati sia all’interno che all’esterno della ZUR, previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico nel rispetto di quanto previsto all’allegato II.

Zona di ulteriore restrizione-  L’allegato I del dispositivo DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 è sostituto dall’allegato I  trasmesso con l'odierno provvedimento dirigenziale.

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