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AVVOCATI

Fuori dall'Ordine chi non esercita e non versa alla Cassa

Fuori dall'Ordine chi non esercita e non versa alla Cassa
Secondo lo schema di dm trasmesso da via Arenula all'Ordine degli Avvocati, l'esercizio deve essere «effettivo, continuativo, abituale e prevalente».
L'iscrizione all'Albo degli Avvocati non sarà più perpertua. Ad eccezione di chi è iscritto da meno di cinque anni, il professionista senza studio, senza pec e che non paga l'Ordine e la Cassa potrà essere estromesso dal corpo professionale. Lo schema di Regolamento del Ministero della Giustizia, già trasmesso al Consiglio Nazionale Forense detta le regole per restare iscritto all'Albo. La prima è che l'esercizio professionale sia «effettivo, continuativo, abituale e prevalente». A verificare i requisiti di permanenza dentro l'Albo, ogni tre anni, saranno i Consigli provinciali. Fra i requisiti da verificare figurano, oltre al volume di attività professionale (almeno cinque affari all'anno, corrispondenti a 5 pratiche-cliente),  il rispetto dell'aggiornamento obbligatorio e la regolare contribuzione alla Cassa professionale. Fra i principi ispiratori del provvedimento vi è infatti quello di preservare la "sostenibilità" del sistema previdenziale forense.

Lo schema di Regolamento "salva" alcune categorie di scirtti, fra cui le donne per ragioni di maternità e gli iscritti con una «un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a cinque anni». Si ritiene in questo modo di "consentire ai giovani avvocati di inserirsi nell'attività professionale", ma è proprio ai giovani che il loschema di DM non piace. Secondo l'Agifor, l'associazione giovanile forense che ha già annunciato il ricorso,  si rende "di fatto la libera professione una professione dipendente dallo scrutinio del Coa territoriale in cui il professionista è iscritto, perdendo così l'Avvocato la libertà morale di accettare o rifiutare l'incarico, con la deleteria potenziale ma reale conseguenza di una sua ricattabilità dai potenziali patrocinati, per continuare a permanere nell'Albo". Inoltre, "nessuna professione ordinistica ha la singolarità che il profilo previdenziale condiziona la possibilità di esercizio della professione", osserva Carlo Testa, Presidente di Agifor, secondo il DM "positivizza un obbligo di successo professionale in modo contorto ed eccentrico rispetto alle altre professioni ordinistiche.

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'articolo 21 della nuova legge sulla professione forense.: la permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. Fra i requisiti per restare nell'Albo (articolo 14) "essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense". Il DM contempla fra i requisiti per l'iscrizione all'Albo- abilitazione scontata- la partita Iva, la disponibilità di locali adibiti all'esercizio professionale, l'utenza telefonica e un account di posta elettronica certificata.

La cancellazione avviene d'ufficio, anche se è garantito il contraddittorio. La reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi dodici mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.