La gestione delle nutrie, non più specie protette, passa a Regioni, Provincie e Comuni. Indicazioni dai Ministeri per i piani di controllo. Con il passaggio da 'specie protetta' a 'specie nociva', la nutria non è più sottoposta al regime giuridico e gestionale ante DL 91/2014. Il decreto legge in questione - convertito in legge- ha infatti inserito le nutrie fra gli animali ai quali non si applica la Legge 157/1992. relativa alla fauna selvatica. Ma non solo.
Oltre ad uno spostamento di competenze gestionali- ora in capo a Regioni e Comuni- la modifica dello status consente l'utilizzo "di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive" nella gestione delle problematiche di sovrappopolamento. E non solo per il contenimento, ma anche "per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni". Nel far presente questo, i Ministeri dell'Ambiente e della Salute hanno invitato i Servizi veterinari (Assessorati alla Sanità) e gli assessorati regionali all'agricoltura a tenere conto di alcune indicazioni nella stesura di linee guida di gestione del sovrappopolamento di nutrie. In particolare:
-necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie nei territori di competenza -opportunità di piani di controllo anche in forma consortile di Comuni, che richiamino le norme tecniche dell'ISPRA -non applicabilità della legge 189/2004, non essendo le nutrie animali soggette a tutela -non applicabilità del Regolamento 1099/2009 sulla protezione all'abbattimento, "in virtù del considerando n. 10 del Regolamento stesso, laddove sostiene che l'abbattimento di animali selvatici e randagi a fini di -controllo della popolazione non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del Regolamento" e anche in ragione della risposta fornita dalla Commissione Europea a specifico quesito della DGSANCO.
Quanto alle carcasse - qualora non vi siano sospetti di malattie trasmissibili nè contengano residui che lo impediscono- possono rientrare nella categoria 2 dei sottoprodotti di origine animale, disciplinati all'articolo 9, lettera g) del Regolamento 1069/2009.