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MODIFICATA LORDINANZA

Manifestazioni con equidi adeguate ai principi di concorrenzialità

Manifestazioni con equidi adeguate ai principi di concorrenzialità
L'ordinanza 4 settembre 2013 è prorogata con la riscrittura dell'articolo 1 in conseguenza di rilievi dell'Antitrust.

Nei "considerato" del provvedimento, il Ministero della Salute rileva che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione all' Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2013.

Rilievi dell'Antitrust- Il Ministero ha anche preso atto delle  segnalazioni dell'Autorita' del garante della concorrenza inviate al Ministro della salute in data 17 febbraio 2012 e 23 gennaio 2014. Nel bollettino 5/2014, l'Antitrust segnalava "il permanere degli elementi distorsivi della concorrenza" dovuti all'esclusione "di alcuni soggetti (ex Assi, Fise, Fei, Fitetrec-Ante, e ora anche enti di promozione sportiva Coni) dalle misure di sicurezza delineate in generale nell'Ordinanza, che rimangono invece pienamente pertinenti per gli altri operatori del settore".
"Anche la nuova formulazione della lettera d) dell’Allegato A nell’Ordinanza 4 settembre 2013 - segnalava l'Autorità- appare mantenere profili di criticità concorrenziale, nella misura in cui prevede che la gestione dell’elenco dei cosiddetti “tecnici” e la certificazione del loro percorso formativo siano rimesse specificamente ad alcuni soggetti (ex Assi, Fise), escludendo invece gli altri operatori del settore". La segnalazione al Ministero concludeva ribadendo "l'esigenza che l'Ordinanza stabilisca requisiti validi per tutti gli operatori del settore, senza operare discriminazioni tra di essi,  garantendo altresì una posizione di terzietà nella gestione delle figure " tecniche " chiamate ad esprimersi, nell'ambito delle commissioni comunali o provinciali per la vigilanza, in materia di autorizzazioni delle manifestazioni equine. Evidenziando "l'opportunità che venga effettuata una verifica sull'effettiva pubblicazione dell'elenco dei "tecnici" così come dei requisiti necessari per la certificazione dei relativi percorsi formativi", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspicava  l'avvenuta riformulazione dell'ordinanza ministeriale.

L'art. 1 Manifestazioni autorizzate e' sostituito dal seguente:
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute
per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti
di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza
di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato».
 All'allegato A la lettera d) e' sostituita come segue:
«Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento,
ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.».


Il Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 ha approvato il DDL Lorenzin (intitolato in Senato Norme varie in materia sanitaria) che delega il Ministero della Salute a normare in via permanente la sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi. La delega del Parlamento è in fase di discussione al Senato, che ha differito l'esame delle norme veterinarie del DDL.

L'efficacia dell'ordinanza e' prorogata di dodici mesi.
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Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"». (GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014)