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ATTI COMUNITARI

Modifiche ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia

Modifiche ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia
L'Italia sta esaminando due proposte di legislazione comunitaria riguardanti nuove norme sanitarie sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia. Pet passport non solo per cani e gatti. Protezione al trasporto anche per i movimenti non commerciali.

Si tratta di due progetti legislativi presentati dalla Commissione Europea alla valutazione preliminare degli Stati Membri, per i quali la 14° Commissione Politiche Europee del Senato terrà domani la votazione finale:
  • Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia;
  • Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

Con la prima proposta (COM(2012) 89), la Commissione Europea abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 998/2003, per andare a disciplinare la movimentazione commerciale non più solo di cani, gatti, furetti, ma anche animali acquatici ornamentali allevati in acquari non commerciali, rettili, roditori e conigli domestici, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo. Il documento di identificazione che deve accompagnare l'animale nelle sue movimentazioni a fini non commerciali, rilasciato da un veterinario ufficiale del paese di spedizione, deve attestare la conformità ai requisiti previsti per la movimentazione e riportare qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale. I requisiti sono sostanzialmente analoghi per gli invertebrati, anfibi, rettili, animali acquatici ornamentali, uccelli, roditori e conigli domestici, salvo che in luogo del vaccino antirabbico è richiesta una più generale conformità alle "misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia".
La proposta introduce anche condizioni, più stringenti, per la movimentazione da un paese terzo: marcatura e le misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia. Per definire queste ultime, qualora sia necessario" tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia (...) da malattie o infezioni", la Commissione europea propone di conferire a se stessa il mandato di adottare atti delegati, concernenti le misure specifiche per ogni specie.

I documenti di identificazione sono divisi per cani, gatti e furetti e per invertebrati, anfibi, rettili e simili, nonché con ulteriori differenziazioni a seconda che il loro movimento avvenga all'interno dell'Unione o coinvolga un paese terzo.
Nel caso in cui ai controlli alla frontiera si riscontrino casi di non conformità alla si prevede che gli animali vengano alloggiati sotto controllo ufficiale, in attesa del loro rientro nel paese di spedizione o dell'adozione di altre decisioni amministrative (paragrafo 2). L'autorità competente ha comunque il potere di decidere, previa consultazione del veterinario ufficiale, se (paragrafo 1): rispedire l'animale da compagnia nel paese di spedizione; sottoporlo ad isolamento sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario; sopprimere l'animale, senza risarcimento al proprietario e in accordo con lo stesso. Su tale disposizione, d'intesa con l'altra relatrice, ritiene utile acquisire le valutazioni del rappresentante del Governo.

La seconda proposta (COM(2012) 90) modifica la direttiva 92/65/CEE cancellando i riferimenti al Regolamento 998/2003/CE sostituendoli – considerata la sua proposta abrogazione- con il riferimento al nuovo COM(2012) 89. Modifiche sostanziali riguardano: l'inserimento di un riferimento al regolamento 1/2005/CE, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e l'estensione da 24 a 48 ore del termine entro il quale è necessario sottoporre ad esame clinico gli animali prima del loro trasporto. Tale modifica si è resa necessaria in virtù dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 92/65/CEE, che ha dimostrato l'impossibilità, in molti casi, di rispettare il termine previgente.
Gli animali (nel caso di specie: cani, gatti e furetti) devono essere muniti durante il trasporto verso il luogo di destinazione anche di un certificato sanitario conforme al modello previsto nell'allegato E della direttiva e sottoscritto da un veterinario ufficiale, il quale dà conto dell'esame clinico effettuato sugli animali entro 48 ore precedenti alla loro spedizione e che attesta che al momento dell'esame gli animali erano in buona salute e nelle condizioni di affrontare il viaggio.

Il 3 aprile scorso, la Commissione Affari Sociali si è espressa favorevolmente con le seguenti osservazioni:

a) che sia precisato che l'ipotesi di sopprimere l'animale, sia intesa come misura "di ultima istanza", nella parte in cui la proposta COM (2012) 89 (articolo 37) disciplina le azioni che l'autorità competente, previa consultazione con il veterinario ufficiale, può adottare in caso di non conformità dell'animale ai controlli; più in generale la Commissione chiede che siano precisate chiaramente le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla soppressione dell'animale, anche al fine di armonizzare tale disciplina con le regole previste dalla legislazione nazionale vigente in tema di animali di affezione, che come regola generale prevede la soppressione solo in casi di malattie gravi o incurabili;
b) che sia prestata particolare attenzione alla loro possibile sovrapposizione con la normativa nazionale generale in materia di animali d'affezione e disciplina del randagismo, attualmente interessata da proposte di riordino ora all'esame della Camera dei deputati; in particolare, sia colta l'occasione per un riordino organico della normativa di settore che, nella sovrapposizione tra fonti europee e nazionali, di natura primaria e sub primaria, spesso stenta a trovare una sistemazione compiuta.

pdfCOM 2012 89.pdf127.99 KB

pdfCOM 2012 90.pdf22.26 KB