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Ospedalieri: la risposta non può essere che si

Ospedalieri: la risposta non può essere che si
L'ANMVI ritiene che non sia da mettere in dubbio la titolarità del medico veterinario ad approvvigionarsi di medicinali stupefacenti e ospedalieri ad uso umano. Per questo auspica che la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco Veterinario intervenga a dissipare i dubbi sollevati dall'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute. Non si creino difficoltà alle attività di cura delle strutture veterinarie. 
L'ANMVI ritiene che non sia da mettere in dubbio la titolarità del medico veterinario ad approvvigionarsi di medicinali stupefacenti e ospedalieri ad uso umano. "Non è una forzatura, ma il superamento di fatto di un intreccio di norme caotiche e scoordinate, da correggere al più presto".

Lo scrive il Presidente Marco Melosi in una nota indirizzata oggi alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, auspicando un intervento chiarificatore. Il medico veterinario non può infatti essere genericamente assimilato al "pubblico", al quale il Legislatore ha precluso l'accesso diretto.

La lettera del 30 dicembre 2011 alla FNOVI, a cura dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, desta perplessità, perché privilegia il dubbio- non tanto sugli stupefacenti per i quali aveva reso parere favorevole- quanto sugli ospedalieri ad uso umano e, amplificando il dubbio, suggerisce di investirne anche l'AIFA e la stessa Direzione Generale della sanità Animale e del Farmaco Veterinario.

L'ANMVI ha scritto alla Direzione ministeriale di riferimento auspicando un chiarimento definitivo e urgente che dia per assodato il principio che il veterinario può approvvigionarsi di stupefacenti ad uso umano e di medicinali ospedalieri. Beninteso nel rispetto di tutte le cautele che ispirano il Legislatore, purché senza equivoci. Purtroppo, ne sorgono di frequente, complicando l'esercizio professionale e le attività di cura delle strutture veterinarie. Troppo spesso i medici veterinari si confrontano con incertezze normative e interpretazioni aleatorie.

I medicinali ospedalieri sono quei farmaci che non possono essere utilizzati al di fuori di una struttura sanitaria autorizzata per ragioni di sicurezza (caratteristiche farmacologiche peculiari, modalità di somministrazione) o comunque per motivi di tutela della salute pubblica. Non possono dunque disinvoltamente finire nelle mani del "pubblico".

Ma sulla nozione di "pubblico" occorre chiarirsi. Se da un lato il Legislatore ha inteso escludere dall'approvvigionamento il paziente e i soggetti non professionalmente titolati (sulla confezione si legge "Vietata la vendita al pubblico") dall'altro, in questa generica nozione di "pubblico" non può certamente rientrare il medico veterinario, il quale è senz'altro contemplato sia dal Testo Unico degli Stupefacenti (DPR 309/90), sia dal Codice del farmaco (Dlvo 193/2006). A parere di ANMVI, questa interpretazione, prospettata dalla FNOVI, "è l'unica possibile perché l'unica di buon senso".

pdfLA NOTA DELLUFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI.pdf