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AMBITO CHIMICO

Controperizia, ulteriori chiarimenti sul campionamento ufficiale

Controperizia, ulteriori chiarimenti sul campionamento ufficiale
Il Ministero della Salute torna sulla controperizia e chiarisce quando ricorrere al campionamento per analisi su quota unica e irripetibile in ambito chimico.

Il Ministero della Salute (Direzione Generale Igiene e Sicurezza Alimentare- Dgisan) raccomanda di “limitare il campionamento in singola aliquota ai soli casi in cui sia presente un sospetto di reato, un pericolo grave e immediato per il consumatore, o nei casi particolari descritti nei singoli piani specifici, inclusi i piani di monitoraggio”.  Con una nota indirizzata agli assessorati e agli istituti zooprofilattici, la Dgisan offre la corretta applicazione del prelievo di un’unica aliquota per l’analisi irripetibile in ambito chimico, ai sensi del decreto legislativo 27/2021 sui controlli ufficiali (articolo 7, comma 2), nel contesto della controperizia.

Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
- La fattispecie oggetto di chiarimenti ministeriali è il campionamento in ambito chimico- con convocazione delle parti ai sensi dell'articolo 223 comma 1 del decreto legislativo 271/89 (Norme attuative del codice di procedura penale) - per analisi su aliquota "unica e irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo”.
Questocampionamento, spiega la nota ministeriale, è eseguibile in situazioni "del tutto occasionali“. Il Ministero fornsce alcuni esempi: sospetto di reato o intossicazione o altri casi descritti nei piani di campionamento, come ad esempio i bulbi oculari e tiroide nel PNR, istamina in pesce azzurro fresco. Ma questo, chiarisce la nota ministeriale, non può sostituirsi a quanto descritto nella circolare del 22 maggio 2023 per la costituzione del campione ufficiale in 4/5/6 aliquote”. 

La raccomandazione- Alla luce del chiarimento, la Digisan conclude con la raccomandazione di “limitare il campionamento in singola aliquota ai soli casi in cui sia presente un sospetto di reato, un pericolo grave e immediato per il consumatore, o nei casi particolari descritti nei singoli piani specifici, inclusi i piani di monitoraggio”.  

Controperizia e controversia: quando e come si applicano