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CIRCOLARE ESPLICATIVA

Controperizia e controversia: quando e come si applicano

Controperizia e controversia: quando e come si applicano
Controperizia e controversia: chiarimenti sui due istituti normati dal decreto legislativo 21 aprile 2021, n. 27 in una circolare del Ministero della Salute.

La nuova normativa europea sui controlli ufficiali ha introdotto due nuovi istituti, la controperizia e la controversia, che stanno presentando difficoltà di attuazione. Per rispondere alle criticità evidenziate dalle autorità competenti regionali e locali, le Direzioni generali della sanità animale (Dgsaf) e della sicurezza alimentare (Dgisan) hanno diffuso una circolare di chiarimenti e di indicazioni operative.
La complessità dei due istituti è stata ravvisata anche dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla rete dei laboratori ufficiali oltre che dalle associazioni di categoria.

Alla base delle difficoltà interpretative ci sono anche le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare che hanno avuto l'effetto di ripristinare norme (il DPR 327/80) in antinomia giuridica con quelle che regolano, in particolare, la controperizia. La circolare del Ministero della Salute fornisce chiarimenti operativi al riguardo.

Il diritto alla controperizia- Gli operatori - i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole - hanno diritto, a proprie spese, a far condurre una controperizia da un esperto di parte qualificato. La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni delle attività dil campionamento sino all'emissione del rapporto di prova. Rientra nella controperizia anche l'esecuzione, sempre a spese dell'operatore che la richiedesse, di una seconda analisi, presso un laboratorio accreditato di propria fiducia, sull'aliquota resa disponibile al momento del campionamento.

La circolare fornisce indicazioni operative sul numero di aliquote da prelevare, sui metodi e sulle modalità di campionamento; sui i risultati delle analisi/prove/diagnosi e loro valutazione da parte delle Autorità competenti e sul procedimento di controperizia.

La controversia sulla controperizia- A seguito della controperizia se l'operatore non condivide le valutazioni di non conformità formulate dall'autorita' competente, può attivare la procedura di controversia: in sostanza, può richiedere all'Istituto Superiore di Sanità di riesaminare la documentazione relativa alle analisi e anche di ripetere l'analisi utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione. Il tutto entro le tempistiche indicate dalla norma e sempre a spese dell'operatore richiedente.

La circolare precisa che l'Autorità competente deve comunicare all’operatore che non può accedere direttamente alla controversia analitica se prima non presenta istanza di controversia documentale. Chiarisce inoltre il procedimento di controversia documentale e di controversia analitica.

Se gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi alle parti interessate (AC che ha disposto il campionamento, operatore e laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) sono favorevoli all’operatore, l’AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all’operatore.
Nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all’operatore, l’Autorità Competente, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l’Autorità preposta all’ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l’annullamento in autotutela dell’atto di contestazione dell’illecito stesso.

Quando non si applicano- Gli istituti della controperizia e della controversia:
- non si applicano alle non conformità accertate nell’ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti, prove, o diagnosi svolti da: Ministero della Salute, regioni e province autonome e Aziende sanitarie locali (ASL) nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021.(alimenti, mangimi, sanità animale, benessere animale,
- non si applicano nel caso in cui l’esito analitico sfavorevole sia riferito ai settori di esclusiva competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- non si applicano alle "altre attività ufficiali",  meglio descritte nelle Linee guida OCR di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 467/02).

La disciplina di riferimento- trattandosi di procedimenti amministrativi, la disciplina di riferimento della controperizia e della controversia è data dalla legge n. 241/90 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Inoltre - ove necessario, anche in modo disgiunto/parallelo- valgono le norme inerenti alle attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) per l’ambito penale e di agente accertatore per l’ambito sanzionatorio.

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