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RIFORMA CARTABIA

Controlli ufficiali, chiarimenti sull'istituto della "diffida"

Controlli ufficiali, chiarimenti sull'istituto della "diffida"
Allo scopo di ridurre il contenzioso e solo per le violazioni sanabili l'autorità competente diffida l'operatore a ristabilire la conformità normativa. Una circolare del Ministero chiarisce come.

Il Ministero della Salute - con una nota firmata dai Direttori generali della DGISAN Ugo Della Marta e della DGSAF Pierdavide Lecchini -  ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'istituto della "diffida" introdotto nel 2014 dal cosiddetto Decreto Campolibero e successivamente modificato dalla Legge 71/2021 (Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare).

La nota ministeriale fornisce chiarimenti di raccordo normativo fra le originarie disposizioni del 2014 e le modifiche del 2021 inserite a scopo "correttivo" della Riforma Cartabia. Inoltre, le direzioni generali forniscono  indicazioni dettagliate su come applicare la diffida nel contesto dei controlli ufficiali. La ratio di fondo della diffida è di ridurre il contenzioso.

Cosa è cambiato- In linea generale, con la Legge 71/2021, il Legislatore ha ripristinato in buona parte le disposizioni originariamente previste nel Decreto Campolibero. In particolare:
- viene reintrodotta la disposizione in base alla quale la diffida può essere applicata nel solo caso in cui la violazione sia accertata «per la prima volta» dopo il 23 maggio 2021;
- viene confermato che la diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da altre sanzioni di natura differente
- il termine concesso al trasgressore per adempiere alle prescrizioni viene fissato a 30 giorni dalla data di notifica del verbale/atto di diffida
- in caso di inadempimento, l’organo accertatore deve procedere alla contestazione (a seguito di analisi) con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione
- è stato eliminato qualsiasi riferimento a forme di «comunicazione al consumatore» o all’assunzione di «specifici impegni» da parte del trasgressore
- viene esclusa la possibilità di applicare la diffida ogniqualvolta il prodotto non conforme sia già stato posto in commercio, anche solo in parte

Indicazioni operative-  La diffida va applicata a fronte di violazioni "sanabili" e accertate per la prima volta. Sono "sanabili" quegli errori ed omissioni formali che le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili con una operazione di regolarizzazione. Non rientra fra queste situazioni il caso di avvenuta immissione in commercio di prodotti non conformi, in quanto nella piena disponibilità del consumatore.
Nei casi sanabili, l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni.  Se l'interessato non adempie dalla diffida si passa alla contestazione.
La circolare ministeriale dettaglia, con circostanziati esempi, il meccanismo della diffida: il campo di applicazione (indicazioni generali e indicazioni specifiche), i termini e gli aspetti procedurali e la mancata ottemperanza della diffida.

NOTA_DGISAN_DGSAF_ISTITUTO_DIFFIDA.pdf217.01 KB