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SUINICOLTURA E MADE IN ITALY

Etichettatura delle carni: quando si può usare il termine 'origine'

Etichettatura delle carni: quando si può usare il termine 'origine'
Il Sottosegretario Giuseppe Castiglione ha chairito in Commissione Agricoltura il sistema europeo che si applicherà a partire dal 1 aprile 2015.

Il rappresentante del Mipaaf si è espresso ieri in Commissione Agricoltura in risposta alle interrrogazioni parlamentari dei deputati Mongiello, Oliverio, Caparini, Caon e Valiante sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine

Il regolamento europeo 1337/2013 - ha chiarito Castiglione- prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni secondo lo schema seguente:
-PER TUTTE LE SPECIE – l'indicazione «ORIGINE ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;
-SUINI – l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; l'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore agli 80 kg; l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 kg ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
-OVI-CAPRINI: l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; l'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;
-POLLAME: l'indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia; l'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.

Il negoziato italiano- Castiglione ha sottolineato "con soddisfazione" che il provvedimento comunitario ha introdotto l'indicazione trasparente del Paese di origine, o il luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, "rappresenta un risultato notevole a beneficio dei consumatori poiché garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy". Il regolamento 1337/2013- alla cui adozione ha concorso anche l'Italia-  consente anche la possibilità di integrare le informazioni sull'origine sopra sintetizzate, con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne, tra cui un livello geografico più dettagliato.
"Le modifiche - ha aggiunto Castiglione-  apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il raddoppio, del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale, sono state sostenute in sede negoziale dalla delegazione italiana proprio con la finalità di evitare di fornire al consumatore informazioni con modalità poco trasparenti o addirittura fuorvianti rispetto alla realtà produttiva, contribuendo quindi a dare maggiore chiarezza circa le procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta che segue anche la carne suina nelle varie fasi di commercializzazione e alla tutela del made in Italy".

Carni suine- Il Sottosegretario ha ricordato che i  disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello comunitario, impongono che i suini appartenenti a razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e seguendo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento.
Gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati da questo Ministero, i quali monitorano la certificazione dei suini destinati alla trasformazione, le movimentazioni degli animali lungo tutto la filiera, attraverso dei sistemi di tracciabilità degli animali nonché dei trasformati.
L'allevatore degli animali destinati all'allevamento applica all'animale il proprio codice e il mese di nascita tramite un timbro indelebile sulla coscia entro 30 giorno dalla nascita. I suini destinati al macello, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), vengono certificati attraverso i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita, alla partita ed al tipo genetico prevalente. La CUC è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini nel corso della loro vita in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone il proprio codice di identificazione (PP) su ogni coscia, dopo aver accertato che essa possieda i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tale codice sarà necessario allo stagionatore per identificare e registrare la carne all'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.
"Pertanto- ha concluso-  risulta evidente che per i prodotti di qualità le azioni fraudolente hanno margini ridotti e che i sistemi di controllo e di vigilanza adottati offrono valide garanzie per i consumatori".