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HPAI- DISPOSITIVO DGSAF

Zone 'ad alto rischio', individuazione precoce e biosicurezza

Zone 'ad alto rischio', individuazione precoce e biosicurezza
Sull'influenza aviaria ad alta patogenicità, il Ministero della Salute ha disposto oggi l'applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate. Il provvedimento, firmato dal Direttore Generale della Sanità Animale, Silvio Borrello, dispone l'individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Previste anche misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Il dispositivo, che resterà in vigore fino al 31 maggio 2017, applica la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 del 14 febbraio 2017, con la quale la Commissione Europea ha riesaminato e adeguato alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE. La Decisione è stata adottata anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell’EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività.

Misure per le zone 'ad alto rischio' - L'Allegato I del dispositivo dirigenziale elenca le zone ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7. L'elenco si basa sul riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI). Nelle zone elencate sono vietate le seguenti attività: a) allevare il pollame all’aria aperta; b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

Le Regioni possono introdurre ulteriori misure rafforzative, mentre per le deroghe accordabili alle condizioni dettate dal dispositivo dirigenziale, i Servizi Veternari dovranno verificare le autodichiarazioni dei detentori sul rispetto di tutte le misure di biosicurezza disposte con l'Ordinanza 26 agosto 2005 e smi.

Sistemi di individuazione precoce -  I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria qualsiasi variazione, produttiva e sanitaria, presente in allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua ed alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

Il dispositivo dirigenziale emanato oggi abroga quanto contenuto nelle note DGSAF prot. n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 e il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n.
29861 del 30 dicembre 2016.

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