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DELIBERA SUL BUR

Libero accesso degli animali da compagnia a giardini pubblici, parchi e spiagge del Veneto

Libero accesso degli animali da compagnia a giardini pubblici, parchi e spiagge del Veneto
Dopo l'Abruzzo, anche il Veneto disciplina l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici.
Libero accesso degli animali da compagnia a giardini pubblici, parchi e spiagge del Veneto. Lo prevede la nuova normativa approvata dalla Regione Veneto e pubblicata il 24 giugno sul Bollettino Ufficiale (L.R. 19 giugno 2014, n. 17- Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), che prevede- fra l'altro- il divieto di utilizzo della catena.

Nell'occasione il consigliere dell'Italia dei Valori, Gennaro Marotta, che sull'argomento aveva presentato nel 2012 un progetto di legge sostanzialmente accolto in quello approvato dal Consiglio, ha illustrato alla stampa il significato del provvedimento: «Si tratta di un segnale di civiltà. In pratica, oltre a vietare l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione, la legge consente agli animali da compagnia, purché accompagnati dal proprietario o da altre persone e tenuti a guinzaglio e con museruola, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e spiagge».

Art. 18 bis
Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.".


pdfLA_LEGGE_REGIONALE_DEL_VENETO.pdf199.73 KB