Via libera del Senato alla legge delega per armonizzare i controlli ufficiali sull'uso e i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali e negli alimenti.
E' stato trasmesso alla Camera il testo della
legge di delegazione europea 2024 che, all'articolo 25, delega al Governo ad adeguare i controlli ufficiali italiani a due regolamenti europei, per armonizzare all'Unione Europea i controlli ufficiali nazionali sull' impiego e i residui di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Introdotto il principio di reciprocità- Sul primo testo presentato dal Governo, i Senatori hanno aggiunto un criterio di delega aggiuntivo, al duplice scopo di tutelare i consumatori e di garantire il rispetto del principio di reciprocità. "
In Commissione - spiega il senatore
Marco Scurria (FdI)
-è stato aggiunto un criterio molto importante, che è quello volto ad assicurare adeguati controlli alle frontiere, al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire, per la prima volta, il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea".Il contesto della delega- Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sono stati abrogati numerosi pregressi provvedimenti europei, prevendendo però un periodo di transizione per quelli relativi ai controlli ufficiali sulle sostanze attive e i residui di sostanza ad azione farmacologica. Il periodo di transizione è scaduto e con la legge di delegazione europea il Governo è chiamato a completare l'adeguamento alla cornice legislativa dell'Unione Europea sui controlli ufficiali.
Il testo dell'articolo 25 approvato in Senato- (
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del
regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024" Atto Camera: 2280
Sostanze attive, l'Italia dovrà integrare il piano dei controlli