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DDL SCHILLACI

Ordini, per la tassa non servirà il voto degli iscritti

Ordini, per la tassa non servirà il voto degli iscritti
Nel ddl proposto dal Ministro Schillaci, i Consigli Direttivi di ciascun Ordine assumeranno piena titolarità amministrativa e potere impositivo sugli iscritti. Ammesso il ricorso diretto dell'Assemblea.
Il disegno di legge n.1241 sulle prestazioni sanitarie - all'esame del Senato- introduce nuove misure in materia di gestione degli Ordini professionali, modificando il decreto legislativo 233/1946 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse). Il ddl, presentato al Parlamento dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, sposta in capo ai consigli direttivi compiti che, a disciplina vigente, richiedono l'approvazione assembleare.

Tassa annuale e bilanci- L'ordinamento vigente attribuisce al Consiglio direttivo di ciascun Ordine il compito di proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti sia la tassa annuale che i bilanci preventivo e consuntivo. Se approvato, il ddl Prestazioni Sanitarie farà cadere il passaggio assembleare,  portando direttamente in capo al Consiglio Direttivo il compito di approvare la tassa annuale dovuta dagli iscritti, e anche di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Lo prevede l'articolo 13 del ddl Prestazioni Sanitarie che - salvo emendamenti-

Possibilità di ricorso per l'assemblea-  Una norma aggiuntiva assegna all'assemblea degli iscritti il potere di ricorrere contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di tassa annuale e bilanci: "contro i provvedimenti del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti che decide in via definitiva". Attualmente, l'ordinamento prevede che- contro i provvedimenti su queste materie - il ricorso debba essere presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Semplificazione- La relazione che accompagna il ddl spiega che l'intento è di introdurre "un meccanismo di semplificazione", senza detrimento per la tutela di ogni singola minoranza dato che verrebbe assicurata la possibilità di proporre ricorso. In tal modo, si attuano "principi di buon andamento economicità ed efficienza nell'ambito di attività e di funzioni di pubblico interesse".
La norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Atto Senato n. 1241
Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
Titolo breve: Prestazioni sanitarie

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