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QUESTION TIME

PSA, indennizzi per distruzione di carni da animali macellati

PSA, indennizzi per distruzione di carni da animali macellati
Chiarimenti, oggi al Question Time, sugli indennizzi agli operatori nel caso di carni e prodotti ottenuti da animali macellati che successivamente risultino contaminati da peste suina africana.

Abbattimento di animali, distruzione di attrezzi e prodotti agricoli contaminati, trattamento precauzionale di carni e distruzione di quelle contaminate. Provvedimenti pesanti per l'economia suinicola che prevedono "congrui e specifici meccanismi di indennizzo e ristoro".  Soprattutto,"per i danni diretti derivanti dalla distruzione delle carni e dai prodotti a base di carne",  oggetto di una interrogazione parlamentare oggi al Question Time della Camera, presentata dall'On Raffaele Nevi (FI).
Il Sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo ha chiarito le basi di calcolo e le metodologie per indennizzare gli allevatori dei danni provocati dalla Peste Suina Africana.

Il rappresentante del Governo ha chiarito che per questa malattia è riconosciuta un'indennità di abbattimento dei capi pari al 100 per cento del valore di mercato e anche un'indennità pari all'80 per cento per la distruzione di attrezzature, mangimi, prodotti agricoli e prodotti zootecnici contaminati.

Inoltre, l'azienda sanitaria locale dispone che le carni, i prodotti e gli avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti stabiliti con proprio provvedimento, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. Nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo -secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura- avuto riguardo agli oneri sostenuti e ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Questa indennità - ha spiegato D'Eramo- è finalizzata a ristorare i danni subiti dagli aventi diritto per la distruzione o per i trattamenti necessari a eliminare il rischio relativamente a carni e prodotti a base di carne, con sospetto di contaminazione, provenienti da animali normalmente macellati.  In assenza del previsto decreto interministeriale -per determinare il criterio di calcolo per oneri sostenuti e valori di mercato dei prodotti distrutti, questa indennità può essere calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del DM n. 298 del 1989, così come chiarito dal Ministero della Salute. Ai fini della determinazione dell'indennità dovranno essere tenuti in considerazione anche gli oneri sostenuti (spese vive, fatture) in caso di vendita dei prodotti.