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LEGGE EUROPEA 2019-2020

Sperimentazione animale, approvata norma anti-infrazione

Sperimentazione animale, approvata norma anti-infrazione
Con le "disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" la Camera corregge il non corretto recepimento della Direttiva 2010/63.


Una procedura di infrazione pende sull'Italia dal 2013, per "non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici". Si tratta di una delle infrazioni inflitte da Bruxelles al nostro Paese e che il Parlamento è impegnato a sanare con la Legge europea 2019-2020. Con l'articolo 27 (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) viene prorogata - dal 1° gennaio 2022  al 30 giugno 2022- la sospensione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento:
-all’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse)
-alle ricerche sulle sostanze d'abuso(per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco)
-alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio"

Divieti non conformi alla Direttiva europea- I divieti sono contenuti nel decreto di recepimento, segnando uno scostamento rispetto alla direttiva europea. I divieti sono stati sospesi e non hanno mai trovato applicazione in questi anni per non interrompere le attività di ricerca e di non pregiudicare la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali. Inoltre, l'ulteriore proroga - si legge nel dossier di Camera e Senato- "consentirebbe ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo agli attuali livelli di sperimentazione, oltre a rispondere adeguatamente alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE".

La procedura d'infrazione La Commissione, a febbraio del 2017 ha nuovamente invitato l'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire "che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno".

La correzione - L'articolo 27 della Legge europea 2019-2020 è stato proposto dai deputati Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini e Maggioni. Sulla sua approvazione si è espressa favorevolmente la  relatrice e la Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi.  Nella sua informativa alle Camere, il Ministero della Salute aveva osservato che  "qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere all'Ue per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio UE".

Il testo- Art. 27. (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)
 All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

La Legge europea 2019-2020 è stata approvata dalla Camera ed è stata trasmessa al Senato.