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EMENDAMENTO APPROVATO

Direttore sanitario, eliminato il vincolo territoriale

Direttore sanitario, eliminato il vincolo territoriale
Un emendamento approvato dalla Camera cancella il vincolo territoriale per il direttore sanitario, introdotto nel 2018 e recentemente contestato dall'Antitrust.


Cambia il comma 536 della Legge di Bilancio del 2018. Il direttore sanitario non avrà più il vincolo di iscrizione all'Ordine della provincia in cui ha sede la struttura. Lo prevede un emendamento, approvato dalla Camera dei Deputati, alla Legge Europea 2019-2020. A presentarlo è stato il deputato Piero De Luca (PD) in seguito ad una procedura di infrazione pendente.

Il DS risponde all'Ordine in cui ha sede la struttura- L'emendamento De Luca prevede a carico del direttore sanitario il compito di comunicare il proprio incarico all'Ordine provinciale in cui ha sede la struttura.  In altre parole, il collegamento territoriale con l'Ordine ricade sulla struttura. Il Direttore Sanitario, tuttavia, anche se iscritto ad un altro Ordine, per la sua funzione di direzione sanitaria risponderà all'Ordine del territorio provinciale in cui ha sede la struttura da lui diretta.

Procedura di infrazione europea- sul comma 536 pende una procedura di infrazione europea aperta nel 2019 su iniziativa dell'europarlamentare PD  Nicola Danti, con il sostegno della Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici (Ancod).  La risposta della Commissione Europea fu chiara: "l'obbligo per le strutture sanitarie private di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente nel quale hanno la sede operativa costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento alla luce della definizione generale di restrizione".

La posizione dell'Antitrust nazionale- All'entrata in vigore del comma 536, molti direttori sanitari anche del settore veterinario, si adeguarono cambiando il proprio Ordine di appartenza. Ma il vincolo territoriale sul professionista era stato subito contestato dall'Antitrust. Inascoltato dal Parlamento nel 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza ha recentemente riproposto le proprie obiezioni: il vincolo viola il diritto europeo sulla concorrenza.

Il comma 536 vigente- "Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa".

L'emendamento approvato-
  "All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all'incarico". (24.0100 Modifiche all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145-Caso NIF n. 2020/4008 Pubblicità nel settore sanitario) )

Al vaglio del Senato- L'emendamento è stato approvato dalla Camera come articolo 24-bis alla legge europea 2019-2020 il cui iter si sposta ora in Senato.

Legge europea 2019-2020
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 

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