• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31478
CODICE PENALE

Responsabilità colposa, ddl per cambiare la Legge Gelli

Responsabilità colposa, ddl per cambiare la Legge Gelli
Nata con l'obiettivo di abbattere il ricorso alla medicina difensiva e ai tribunali, la Legge Gelli ha invece aumentato i contenziosi.


Sulla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd Legge Gelli) sono stati presentati numerosi ricorsi, risolti dalla Corte di Cassazione (sentenza 22 febbraio 2018 n. 8770) con l'affermazione che "deve essere assolto il medico che segue correttamente le linee guida, ma sbaglia ad attuarle per imperizia dovuta a colpa lieve". 

La sentenza della Cassazione ha indotto il Legislatore a modificare l'articolo 590-sexies introdotto nel Codice Penale proprio dalla Legge Gelli. La riformulazione viene proposta dal Senatore PD Gianni Pittella e ha già avuto il placet del Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. La colpa lieve viene tout court esclusa se ci si attiene alle linee guida, superando le difformità di interpretazione (peggiorative per il professionista) che hanno innescato contenziosi giudiziari per colpa lieve variamente attribuita a fattisepcie di imperizia, imprudenza e negligenza.

Il vigente articolo 590- sexies
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto».

Il nuovo articolo 590- sexies proposto dal DDL Pittella

«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa in ambito sanitario).
L’esercente la professione sanitaria che -  nello svolgimento della propria attività-  si attiene alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, oppure, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico/assistenziali -  non risponde penalmente per colpa lieve, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Crescono quindi le garanzie per il professionista- ferma restando la responsabilità civile e quindi il diritto dei cittadini- e cresce la portata tutelante delle linee guida. Pittella e Sileri hanno auspicato tempi celeri di approvazione in Parlamento.

DDL Pittella
Modifica dell'articolo 590-sexsies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario