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GLI EMENDAMENTI APPROVATI

Decreto Calabria, ulteriori requisiti per i direttori generali degli IZS

Decreto Calabria, ulteriori requisiti per i direttori generali degli IZS
Modificate le norme di riorganizzazione degli Istituti Zooprofilattici. Il Decreto Calabria richiederà ulteriori requisiti per la carica di direttore generale.


In Commissione Affari Sociali sono stati approvati tre emendamenti riguardanti gli Istituti Zooprofilattici, presentati dalla relatrice On Dalila Nesci (M5S) al Decreto Legge 35/2019 (cd Decreto Calabria) che il Parlamento sta convertendo in Legge. Gli emendamenti approvati stabiliscono un raccordo e con le norme di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute- fra i quali rientrano gli Istituti Zooprofilattici (articolo 11) - e le integrano con ulteriori requisiti per i Direttori Generali degli IZS. I nuovi requisiti saranno considerati ai fini della nomina alla direzione generale.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 (l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale),è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo (Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti) del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

 2. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale;
c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».
  
3. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco - e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Calabria- i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati (dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute) sulla base degli utleriori requisiti approvati dalla Commissione.