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SENATO APPROVA DDL

Criteri di riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori

Criteri di riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori
Il Senato ha approvato il Ddl collegato sulla semplificazione del settore agricolo. Revisione della legge sulla riproduzione animale.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il ddl n. 1328, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il testo passa alla Camera.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene (Titolo II Articolo 9) la delega al Governo per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori  e la revisione della disciplina della riproduzione animale, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tramite uno o più decreti legislativi. I decreti attuativi dovranno tenere conto della normativa europea in materia e di dettagliati princìpi e criteri direttivi. Dall'attuazione delle disposizioni di riordino non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori-  La riorganizzazione del sistema di consulenza al settore è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità.

Dovranno essere riconosciuti i seguenti principi:
- principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
-principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
- principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
Prevista inoltre la riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il riconoscimento di alcun compenso alle associazioni di allevatori per l'assunzione di tale funzione;
Inserita la possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

Disciplina della riproduzione animale-
Il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori dovrà attuarsi, "anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30", in materia di disciplina della riproduzione animale, "allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare".

Approvata anche una norma di coordinamento legislativo relativa all'abolizione del passaporto bovino. Il ddl dovrà tenere conto che gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea.  Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intra-comunitario.