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CODICE PENALE

Colpire l'esercizio abusivo di tutte le professioni sanitarie

Colpire l'esercizio abusivo di tutte le professioni sanitarie
Non solo medici e odontoiatri. Il Codice Penale non deve fare distinguo fra le professioni: pene più severe per tutti gli abusi. La Commissione Igiene e Sanità del Senato sta discutendo due disegni di legge (n. 471 e n. 730) volti ad inasprire il trattamento sanzionatorio per chi esercita abusivamente una professione sanitaria.

L'assunto comune delle proposte muove "dall'assunto della scarsa dissuasività della disciplina vigente". Ma una di queste (n. 730) si dedica solo ai medici e agli odontoiatri, prevedendo per loro una fattispecie specifica nel Codice Penale, attraverso l'introduzione dell'articolo 348-bis nel codice penale, al reato di esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra. La Commissione ha ritenuto, invece, di adottare come testo base la proposta n. 417, che si estende a tutte le professioni sanitarie. Il relatore, Sen Dalla Zuanna, ha anzi espresso contrarietà all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, sul piano delle scelte di politica criminale.

Cosa prevede il Disegno di legge n. 471- adottato come testo base
- un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo di una professione, che si propone di portare, quanto alla reclusione, fino a due anni, e, quanto alla multa, da 10.329 euro a 51.646 euro;
- non introduce un reato distinto, consistente nell' esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nell'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.
- introduce una specifica ipotesi di punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita in maniera abusiva una qualsiasi professione, sanzionandolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
- un'aggravante per il caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.
- la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.
- aumenta la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Ausiliari e professionisti che collaborano con l'abusivo - Il relatore Dalla Zuanna ha proposto alla Commissione di considerare l'innalzamento della pena - a scopo dissuasivo- per gli ausiliari abusivi. Ha inoltre espresso "riserve sulla sanzione accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che il testo commina al professionista che collabora con l'abusivo, dal momento che appare eccessivamente severa e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto".

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra