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IN SENATO

Decreto-sperimentazione: rispettati tutti gli obblighi europei?

Decreto-sperimentazione: rispettati tutti gli obblighi europei?
La Commissione Politiche Comunitarie teme una procedura d'infrazione "per errato recepimento". Divieti non coerenti con la Direttiva 63/2010.
Lo Schema di decreto per il recepimento della Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali  utilizzati a fini scientifici non convince le Commisioni del Senato. La  Commissione affari costituzionali e la  Commissione giustizia hanno rilevato, rispettivamente, la non compiuta attuazione dei criteri e principi di delega e la mancanza di reale dissuasività dell'apparato sanzionatorio. Rilievi arrivano anche dalla Commissione Politiche Comunitarie che non è convinta che si stia dando piena attuazione di tutti gli obblighi giuridici derivanti dall'ordinamento europeo.

La questione è tutta incentrata sull'articolo 13 della Legge 93/2013, che - influenzato dalla vicenda Green Hill- ha dettato criteri specifici di recepimento nazionale della direttiva 2010/63/UE, andando oltre il dettato europeo e introducendo- fuori tempo massimo cioè dopo il 9 novembre 2010  - criteri regolatori più restrittivi, ovvero divieti, non più concessi dalla Commissione Europea. E' il caso ad esempio dei divieti concernenti gli xenotrapianti e le sostanze di abuso. Quei criteri  si trovano ora riversati nello schema di decreto all'esame del Parlamento e suscitano  perplessità

La Commissione Politiche Comunitarie ha approvato un parere favorevole "con rilievi", dopo un dibattito introdotto dalla relatrice, Sen Elena Fattori, che ha evidenziato il rischio "di una procedura di infrazione per errato recepimento". Anche il divieto di allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani, "potrebbe configurarsi - ha dichiarato - in contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede la facoltà del divieto". La conseguenza diretta - ha osservato durante il dibattito il Sen Carlo Giovanardi sarà "necessariamente una importazione di animali dall'estero, presumibilmente da paesi ove non esiste alcun tipo di controllo circa la loro origine e il loro trattamento". "Parimenti illogico e contrario al dettato della direttiva - ha proseguito Giovanardi- appare il divieto di xenotrapianti che, di fatto, condurrà all'impossibilità di sperimentazioni su determinati tipi di animali, capaci, successivamente, di ottenere le cure per malattie anche terminali di tanti pazienti".

La Commissione ha quindi concluso l'esame formulando alcuni rilievi sui divieti introdotti in conseguenza della Legge 93/2013:
-per quanto riguarda gli xenotrapianti e le sostanze di abuso (operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017) i divieti contrastano con la Direttiva europea, ma anche con la Legge n. 234 del 2012, "potendo di fatto determinare per gli operatori italiani del settore scientifico e della ricerca una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Stati membri";
-sul divieto di  allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani  "potrebbe configurarsi un contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la facoltà di stabilire tale divieto". Peraltro, in conseguenza di questo divieto, la Commissione rileva che non si recepisce l'articolo 28 della direttiva concernente la strategia di allevamento per i primati non umani;
-il riutilizzo di animali- consentito a partire del 1 gennaio 2017  solo qualora la procedura successiva sia classificata come lieve o non risveglio, escludendo le procedure classificate come moderate, "costituisce una restrizione maggiore rispetto al dettato dell'articolo 16 della direttiva, il quale, invece, consente il riutilizzo anche in procedure moderate, e che tale restrizione non è nemmeno prevista dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13 della legge di delegazione";
- quanto alla banca dati nazionale, il decreto stabilisce la possibilità di condivisione dei dati ottenuti da procedure già effettuate in altri Stati membri, la pubblicazione delle informazioni statistiche relative al numero di animali, alla gravità delle procedure e all'origine dei primati non umani. I dati così raccolti presso il Ministero della salute, dovrebbero costituire la "banca dei dati nazionali", che, deve essere integrata dall'elenco dei riconosciuti metodi alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. La medesima banca dati potrebbe comprendere anche la raccolta dati su procedure già effettuate, che possa evitare inutili duplicazioni, nonché quella delle procedure con esito negativo. Le modalità di raccolta e divulgazione dei dati, infatti, non sono particolarmente chiare nel testo dello schema di decreto legislativo e sarebbe quindi necessaria una loro più dettagliata definizione.