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Proposta UE

Identificazione elettronica per i bovini

Identificazione elettronica per i bovini
Gli animali potranno essere identificati grazie a due marchi auricolari convenzionali, come da sistema vigente, oppure attraverso un marchio auricolare visibile convenzionale e un marchio elettronico, lasciando libertà di organizzazione agli Stati membri e agli operatori privati. Proposto uno schema di parere favorevole in Commissione Agricoltura al Senato sul regime facoltativo di identificazione.
La Commissione Agricoltura del Senato sta esaminando la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine".Il relatore del provvedimento, Sen Vallardi, ha formulato uno schema di parere favorevole.

La Commissione europea ha proposto l'introduzione, su base volontaria, dell'identificazione elettronica (Eid) dei bovini, adottando due proposte volte a modificare le norme vigenti in materia di identificazione dei bovini, ovvero il Regolamento 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti di base, e la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le banche dati informatizzate, parte delle reti di sorveglianza negli Stati membri.

Il sistema di identificazione elettronica per i bovini è già utilizzato in vari Stati membri dell'Ue su base privata. La proposta della Commissione è volta a stabilire una serie di norme armonizzate sull'Eid volontario e lascia agli Stati membri la possibilità di introdurre un regime obbligatorio a livello nazionale se lo desiderano.

L'identificazione elettronica obbligatoria è stata adottata in ambito comunitario per varie specie animali, tanto che alcuni Stati dell'UE hanno deciso volontariamente di applicare l'identificazione di tipo elettronico dei bovini, che va ad aggiungersi a quella tradizionale. In mancanza di una disciplina comune europea che regoli l'utilizzo delle tecniche elettroniche, potrebbe verificarsi che ogni singolo Stato adotti norme differenti, tali da pregiudicare lo scambio armonico dei dati elettronici degli animali.

La proposta in questione mira all'introduzione di un regime facoltativo di identificazione, per cui gli animali potranno essere identificati grazie a due marchi auricolari convenzionali, come da sistema vigente, ovvero attraverso un marchio auricolare visibile convenzionale e un marchio elettronico, lasciando libertà di organizzazione agli Stati membri e agli operatori privati. Tale opzione a livello comunitario non esclude che i singoli Stati membri possano optare su un sistema elettronico di tipo obbligatorio a livello nazionale.

Il regolamento n. 1760/2000, confermando i principi ispiratori del regolamento n. 820/97, ha istituito un sistema di individuazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, prevedendo il doppio marchio auricolare, il registro dell'azienda, il passaporto per i bovini, e la base di dati informatizzata, ed inoltre un'etichettatura facoltativa di identificazione elettronica a radiofrequenza (RFID);

Nella normativa risalente al 1997 le tecniche di identificazione elettronica non erano sviluppate al punto da essere impiegate in via obbligatoria. Tuttavia, grazie all'evoluzione in campo tecnologico, l'identificazione a radiofrequenza (RFID) ha segnato fondamentali progressi, consentendo una maggiore e più rapida lettura dei codici dei singoli animali, con una notevole riduzione di oneri amministrativi in corso e in prospettiva.

Relativamente all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, è necessario ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi e i relativi costi che comporta il sistema facoltativo attualmente in vigore, il quale prevede il passaggio obbligato di una procedura formale di approvazione della Commissione.