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SENTENZA

PSA, TAR: legittimo il piano di eradicazione del Lazio

PSA, TAR:  legittimo il piano di eradicazione del Lazio
Legittimo il Piano per l'eradicazione della Peste Suina Africana nella zona infetta del territorio di Roma: infondate le ragioni del ricorso.
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto da un'associazione protezionista europea contro il Piano di eradicazione dei cinghiali pubblicato dalla Regione Lazio il 6 dicembre 2022.

L'obiettivo dichiarato del piano è quello dell'eradicazione della PSA nella zona infetta del territorio di Roma, anche al fine di ridurre il rischio di coinvolgimento della popolazione di suini domestici, conclude il TAR. Tuttavia secondo il Partito il piano è stato applicato come "esercizio illegittimo". Tra le ragioni avanzate nel ricorso sussiste la mancata pretesa da parte della regione di installare la "perimetrazione delle riserve e dei parchi pubblici in modo tale da eliminare il rischio di incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica".

La proposta è stata ritenuta infondata dal TAR sia per ragioni pratiche che economiche, sia "soprattutto perché la fauna selvatica deve essere libera di muoversi sul territorio". La sentenza chiarisce i rischi che potrebbero scaturire dalla recinzione delle aree verdi: "se si recintassero le riserve e i parchi si impedirebbe qualunque movimentazione non solo ai cinghiali, ma anche a tutte le altre specie di medie o grandi dimensioni, comprese quelle minacciate o a rischio di estinzione". Perimetrare le aree, infatti "non permettendo loro di diffondersi e ri-colonizzare le zone da cui sono assenti". 

Missione EUVET - Inoltre le attività previste dal piano rispecchiano le raccomandazioni scaturite dalla Missione EUVET, elaborata dal team di esperti europei e concordata con la DGSAF e la Commissione europea. 
Quanto alla possibilità di disporre catture e abbattimenti di animali selvatici, il TAR rileva che è proprio la normativa europea che ha consentito l’elaborazione di un piano che preveda anche l’utilizzo di trappole per ridurre le possibilità di contatto diretto tra cinghiali infetti e sani. La sentenza cita il piano concordato con gli esperti EUVET "questo può essere raggiunto in combinazione con corretta gestione dei rifiuti urbani”.

Durata del piano - Le misure adottate non possono, inoltre, avere una durata predeterminata in quanto dipendono dall’evolversi della situazione epidemiologica. Il piano, pertanto, non può prevedere "un termine di vigenza". Qualsiasi modifica delle zone soggette a restrizioni dovrà infatti tenere conto sia dell’evoluzione epidemiologica che dell'assenza della malattia nella zona per un periodo di almeno 12 mesi, ai sensi del codice OIE.