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COVID-19

Obbligo vaccinale, ecco le sentenze della Corte Costituzionale

Obbligo vaccinale, ecco le sentenze della Corte Costituzionale
Sono pubbliche le sentenze della Corte Costituzionale che a dicembre si è pronunciata sull'obbligo di vaccinazione anti SARS Co-V-2


In tre sentenze- pronunciate il 2 dicembre e depositate oggi-  la Consulta spiega come l’obbligo vaccinale imposto a tutti gli esercenti le professioni sanitarie non abbia rappresentato "una misura irragionevole né sproporzionata, così come la sospensione dell’esercizio della professione sanitaria". Le tre sentenze- numerate 14,15 e 16- analizzano tutte le argomentazioni sollevate innanzi ai giudici da ricorrenti di varia estrazione professionale, concludendo sempre per la legittimità costituzionale sia dell'obbligo sia delle conseguenze in capo agli inadempienti.

Per la Corte Costituzionale non c'è stata violazione della libertà di scelta e del consenso informato, in quanto l’obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o
sottrarsi all’obbligo, "assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge".

Nessuna incostituzionalità per le penalità economiche a carico dei dipendenti pubblici. Fra le questioni sollevate, quella dell’assegno alimentare sospeso.  Si tratta di una erogazione in favore del lavoratore di natura assistenziale, "esulante dai diritti di lavoro", che "rappresenta per il datore di lavoro un costo netto" e pertanto secondo la Corte "non è irragionevole" che il legislatore lo ponga a carico del lavoratore  quando la mancata erogazione riflette "una scelta - pur legittima – del prestatore d’opera".

La Corte Costituzionale non ha considerato incostituzionale il divieto di lavoro da remoto per i sanitari non vaccinati -  una "lesione del diritto al lavoro" secondo i ricorrenti specie in danno ai liberi professionisti, i quali rischiano la perdita irreversibile della clientela". Non è irragionevole, in caso di omessa vaccinazione, nemmeno l'estendere il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione all’albo";irrilevante che non comportino alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere «svolte senza contatto fisico con il paziente e con modalità a distanza mediante l’utilizzo dei comuni strumenti telematici e telefonici».

Per tutte le professioni sanitarie, senza distinzione settoriale, la Consulta richiama i principi già espressi dal Consiglio di Stato. L'obbligo è "del tutto coerente con la tutela della salute dei pazienti e con l’affidamento che gli stessi ripongono nella somministrazione delle cure in condizioni di massima sicurezza".


Obbligo vaccinale: cosa ha detto la Corte Costituzionale


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