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CODICE PENALE

Reato di esercizio abusivo: ecco il nuovo articolo 348 cp

Reato di esercizio abusivo: ecco il nuovo articolo 348 cp
La Legge Lorenzin ha riscritto il Codice Penale inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che richiede l'abilitazione dello Stato.

Multa pecuniaria più alta, più anni di reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi utilizzati per esercitare abusivamente, punizione per concorso nel reato e notifica all'Ordine professionale. La Legge 13 gennaio 2018, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2018, ha inasprito le pene a carico di chi esercita abusivamente una professione senza abilitazione dello Stato. L'esercizio abusivo è considerato in giurisprudenza un danno all'interesse di Stato, un interesse costituzionalmente tutelato a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.

Il nuovo articolo 348 Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. 
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Confisca anche dei beni immobili- I beni immobili si aggiungono a quelli confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria . Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali. 

Arti ausiliarie- Punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500 anche chiunque, non trovandosi in possesso di licenza o autorizzazione richiesto dalla normativa, eserciti un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Punita anche la detenzione irregolare di medicinali - La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio».