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OGM MON 810

Corte UE, principio di precauzione "non è sufficiente"

Corte UE, principio di precauzione "non è sufficiente"
Gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza concernenti alimenti e mangimi geneticamente modificati senza che sia evidente l’esistenza di un grave rischio per la salute o per l’ambiente.
La Corte di Giustizia Europea- esprimendosi sul caso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato- ha constatato che, "qualora non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato possa manifestamente comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di emergenza quali il divieto della coltivazione di mais MON 810". 

Su richiesta del Tribunale di Udine- Il mais geneticamente modificato MON 810 era stato autorizzato nel 1998 dalla Commissione Europea in quanto "non vi era motivo di ritenere che avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la salute umana o per l’ambiente". Nel 2014 l'agricoltore friulano ed altri hanno coltivato mais MON 810 in violazione del suddetto decreto, ragion per cui sono stati perseguiti penalmente.
Nell’ambito del procedimento penale avviato a carico di tali persone, il Tribunale di Udine chiede, in particolare, alla Corte di giustizia se sia possibile adottare, in materia alimentare, misure di emergenza sul fondamento del principio di precauzione.

La sentenza della Corte UE- La Corte sottolinea in sentenza che il principio di precauzione, che presuppone un’incertezza sul piano scientifico in merito all’esistenza di un certo rischio, non è sufficiente per adottare tali misure. Sebbene tale principio possa giustificare l’adozione di misure provvisorie di gestione del rischio nel settore degli alimenti in generale, esso non permette di eludere o di modificare, in particolare rendendole meno stringenti, le disposizioni previste per gli alimenti geneticamente modificati, poiché essi sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

La Corte rileva, peraltro, che uno Stato membro, quando ha informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza e la Commissione non ha adottato nessuna misura, può adottare tali misure a livello nazionale. Esso può inoltre mantenere in vigore o rinnovare tali misure, finché la Commissione non abbia adottato una decisione che ne imponga la proroga, la modificazione o l’abrogazione. In tali circostanze, i giudici nazionali sono competenti a valutare la legittimità delle misure di cui trattasi.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

MON 810, TAR: rispettato principio di precauzione