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ABILITAZIONE DI STATO

Consulenze aziendali, il Consiglio di Stato dà ragione alla FNOVI

Consulenze aziendali, il Consiglio di Stato dà ragione alla FNOVI
Le consulenze aziendali spettano ai Medici Veterinari in quanto abilitati ex lege. Le Regioni non possono chiedere requisiti ulteriori nè discriminarli.

Il Consiglio di Stato afferma- con la sentenza del 16 giugno scorso- le prerogative dei professionisti iscritti all'Albo ad esercitare competenze per le quali sono già abilitati dallo Stato. E le Regioni non hanno il potere di mettere in discussione l'abilitazione. La sentenza segna un passaggio giurisprudenziale fondamentale.

Antefatto- Con ricorso al T.A.R. dell’ Emilia Romagna, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani e altri Ordini- fra cui gli Ordini provinciali veterinari di Modena,  Forlì,  Ferrara, Rimini, Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ravenna- avevano impugnato la deliberazione della Giunta regionale dell’ Emilia Romagna n. 1652 del 5 novembre 2007.
La delibera in questione recava un avviso pubblico –  in tema di piani di sviluppo rurale e  di consulenza aziendale  - per la presentazione di offerte di servizi per l’implementazione del cosiddetto Catalogo Verde.
Per i ricorrenti l'atto regionale presentava profili di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere. Ad essere contestata era, in particolare, la parte della delibera che consentiva l’accesso al sistema di consulenza aziendale anche a consulenti non iscritti all’albo professionale.
Nel 2008, il TAR bolognese accoglieva il ricorso riconoscendo l’arbitrarietà del requisito di esperienza professionale (almeno biennale) per lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte del professionista già scritto all’albo ed in possesso del titolo di abilitazione, ravvisando una "discriminazione ingiustificata ed illogica". Conclusione: il TAR annullava l'avviso regionale.

La sentenza del Consiglio di Stato- La Regione Emilia Romagna si è quindi rivolta al Consiglio di Stato, senza ottenere soddisfazione. Il 15 giugno scorso, Palazzo Spada ha emesso una sentenza che avrà conseguenze per tutte le altre Regioni che seguissero l'esempio della Giunta emiliana. Per i giudici "l’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti andrebbe ilecitamente a  sovrapporsi e sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione all'Albo professionale.
Per lo svolgimento delle consulenze aziendali i medici veterinari sono abilitai ex lege e la Regione non può nè "dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale", nè "sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale".
E come se non bastasse, il Consiglio di Stato cita anche l'Antitrust che sullo stesso tema aveva bacchettato la Regione Umbria: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con segnalazione del 21 aprile 2009, riferita alla regolamentazione adottata dalla Regione Umbria nella materia -dà anch’essa rilievo al possesso del c.d. requisito di esperienza professionale. L'AGCM aveva "censurato la disciplina introdotta perché non rispondente a principi di proporzionalità e parità di trattamento e per l’effetto restrittivo dell’accesso al mercato di nuovi operatori rispetto a quelli già attivi che vengono posti in posizione di vantaggio".

Il commento della FNOVI