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CUNEO

Desametasone, pm chiede 2 anni e 20 mesi per l'allevatore

Desametasone, pm chiede 2 anni e 20 mesi per l'allevatore
Il 27 agosto 2010, durante un controllo di routine presso un macello di Ceva, un vitello fu trovato positivo al desametasone. L'animale proveniva dall'allevamento di Villafalletto di proprietà di G.F. ma era cresciuto nella stalla del soccidario G.M. (nel frattempo deceduto) in una frazione di Sanfront.

Ieri davanti al tribunale collegiale di Cuneo la discussione del processo, dopo che il consulente della difesa ha precisato come attualmente il desametasone sia stato "segnalato da molti come farmaco che poteva lasciare residui per più tempo rispetto al limite massimo residuale. A fine del 2014 il Ministero della Salute ha accettato queste osservazioni e ha portato il periodo di sospensione a 8 giorni".

Secondo il consulente tecnico del pm, valori pericolosi per il consumo: "Il livello di desametasone ritrovato nella porzione di fegato superava dieci volte il livello entro il quale il consumatore può ritenersi tutelato. Dal registro di stalla il bovino risultava trattato nei limiti di tempo, ma dai residui non appare che potessero essere compatibili con un valore così alto, che di solito si riscontra dopo solo un giorno o due. Sicuramente quel trattamento non è stato fatto correttamente".

Il pm ha chiesto la condanna di G.F. a 2 anni e 20 giorni di reclusione: "Con le analisi tossicologiche sono stati trovati nel fegato valori 48 volte superiori al limite massimo consentito, quantità compatibile con una somministrazione soltanto di qualche ora prima, mentre nel caso di desametasone il tempo di sospensione prima della macellazione è di 6 giorni. Non era necessariamente il veterinario a somministrarlo, la può fare il soccidario. In ogni caso sul modello 4 non era indicato che l'animale, ammalato di polmonite, era stato trattato il 20 agosto".

La difesa dell'avvocato Marco Camisassi, che ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito: "G.F. all'epoca aveva altre 10/15 stalle. Era presente quella mattina al caricamento degli animali, tanto che ha firmato come trasportatore, ma ha commesso una negligenza: non ha controllato il registro dei trattamenti. Il falso resta però responsabilità del soccidario, come faceva il mio cliente a sapere che l'altro magari aveva fatto una punturina in più".

Il processo è stato rinviato al 25 marzo. (fonte)