• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31274
LEGGI E DIRITTO

Manifestazioni con equidi: il Tar salva l’Ordinanza

cavallifieraIl tribunale amministrativo del lazio ha respinto il ricorso contro l'Ordinanza Ministeriale del 21 luglio 2011. Legittimati gli enti istituzionalmente preposti a regolamentare ed autorizzare gli eventi. Respinta la tesi dell'anticoncorrenzialità verso l'equitazione. Una "serie di incidenti gravi che hanno funestato i vari palii" giustifica lo strumento legislativo "contingibile e urgente".

Il provvedimento- concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati- era stato impugnato da due associazioni amatoriali.

Le ricorrenti ENGEA (Ente di salvaguardia ambientale) e SEF Italia (Associazione di promozione sociale) lamentavano che l'Ordinanza, escludendole dal campo di applicazione, impedisse loro "persino l'esercizio della mera attività di equitazione, qualora consista nel salto ad ostacoli, configurandosi come prova di concorso ippico". In buona sostanza, il provvedimento era anticoncorrenziale, perché concedendo potere autorizzatorio solo ad alcuni enti tra cui la FISE, introduceva elementi di discriminazione nello svolgimento delle loro attività equestri. A loro giudizio, inoltre, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute "non ha competenza alcuna per adottare il provvedimento, poiché la delega a questi rilasciata non contempla la materia dell'Ordinanza impugnata". A gennaio di quest'anno il TAR aveva disposto la sospensione dell'Ordinanza fino all'udienza di merito.

Con sentenza del 2 luglio scorso, i Giudici di Palazzo Spada non hanno riconosciuto alle ricorrenti un interesse nell'impugnare l'Ordinanza che "ha il solo intento di assicurare una tutela minima sia per l'incolumità e la salute umana che dell'animale nello svolgimento delle manifestazioni in cui sono impiegati equidi che si svolgono al di fuori dei percorsi ufficialmente autorizzati dagli Enti a ciò preposti" (ASSI, FISE, FEI, FITETREC ANTE).
Per il Tribunale amministrativo, dunque, "non è dato ravvisare in detta disciplina un vulnus all'attività espletata dalle ricorrenti che si concretizza nella normale e quotidiana attività di equitazione e, quindi, non è soggetta al regime autorizzatorio introdotto dal provvedimento in questione".

Ben diverso inoltre il ruolo degli Enti preposti e dalle Associazioni ricorrenti: è noto – spiegano i Giudici – che tra le finalità istituzionali degli Enti sopra menzionati, come regolamentate dai rispettivi statuti, vi sono proprio gli interventi mirati alla tutela della salute e del benessere dei cavalieri e degli equidi nonché di tutela della pubblica incolumità, senza dire, poi che proprio detti Enti sono istituzionalmente preposti a garantire l'idoneità dei cavalli a svolgere l'attività sportiva e attuano misure di prevenzione, reprimendo l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le prestazioni nelle attività agonistiche ed amatoriali".
Tutto ciò "non è garantito dalle Associazioni sportive riconosciute", si legge in sentenza, anzi "è chiaro che le Federazioni offrono ampie garanzie per gli impianti che le stesse autorizzano. Non altrettanto può presumersi per le Associazioni autorizzate da Enti di promozione. Consegue che l'Amministrazione ha consapevolmente disposto nel senso di escludere dette Associazioni, sulla base di precise regole tecniche, dal novero dei soggetti esentati dal campo di applicazione dell'O.M. 2011".

Smontata anche la contestazione della delega ministeriale, una "delega ampia", precisano i Giudici, senza contare che "i sottosegretari di Stato sono coadiutori del Ministro, sicché chi a tali funzioni è stato preposto ben può sottoscrivere legittimamente e senza alcuna incompetenza di firma gli atti per i quali ha ricevuto la delega".

Pienamente sussistente, infine il requisito d'urgenza: evidente per Il TAR Lazio che "che la situazione di pericolo fosse nota da tempo". I "numerosi incidenti possono essere attribuiti a casi fortuiti o al carattere fisiologico di dette manifestazioni, come sembrano sostenere le ricorrenti, poiché essi, in particolare quello accaduto proprio nell'ambito della manifestazione indetta dal Comune di Ronciglione sopra richiamata e quello del Palio di Maggio di Savigno, anch'esso con esito mortale per il cavallo e gravi conseguenze per il fantino, si sono verificati in palese violazione dell'O.M. 2009".

Ce n'è abbastanza, ad avviso dei Giudici, per giustificare il ricorso ad una ordinanza "contingibile e urgente".