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CODICE DELLA STRADA

Sì del Consiglio di Stato alle ambulanze veterinarie

Sì del Consiglio di Stato alle ambulanze veterinarie
Verso l'attuazione dell'articolo 177 del Codice della Strada. Il soccorso agli animali, dopo due anni di norme incomplete, sta per essere disciplinato. Il Consiglio di Stato ha approvato lo schema di regolamento del Ministero dei Trasporti. Otto articoli per mettere su strada le ambulanze veterinarie e i mezzi di soccorso.

L'obbligo è pienamente vigente e sanzionabile. come dimostrano le cronache, ma attentde di essere perfezionato con l'emanazione del previsto decreto attuativo. A luglio di quest'anno, l'ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti ha trasmesso a Palazzo Spada uno schema di regolamento da emanarsi in attuazione dell'articolo 177, comma 1, del Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Secondo la bozza ministeriale, per le attività di soccorso agli animali potranno essere utilizzate:
- le autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE
- i veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto
- i veicoli degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, al fine di consentire il recupero di animali la cui presenza possa costituire elemento di pericolo per la circolazione strada.

Per quanto concerne l'uso dei veicoli privati per il trasporto degli animali in "stato di necessità", previsto dallo stesso articolo 177, questo sarà disciplinato in analogia con le prescrizioni contenute nell'articolo 156, comma 4 del codice della strada per il trasporto di persone ferite o gravemente ammalate, prevedendo l'esenzione dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso degli ordinari dispositivi di segnalazione acustica, fermo restando il divieto di installazione e di utilizzo di dispositivi supplementari di cui all'articolo 177 del codice della strada. Esso consta di otto articoli e di un allegato tecnico.

L' articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, in riferimento alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE, ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto ed ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, al fine di consentire il recupero di animali la cui presenza possa costituire elemento di pericolo per la circolazione stradale. Quanto al trasporto di animali in stato di necessità effettuato da privati, esso viene sottoposto , in analogia con le prescrizioni contenute nell'articolo 156 c.d.s. per il trasporto di persone ferite o gravemente ammalate, alla sola esenzione dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso degli ordinari dispositivi di segnalazione acustica, con divieto di installazione e di utilizzo di dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s.
L'articolo 2 individua le tipologie dei veicoli di cui all'art. 1, comma 1, indicando le caratteristiche tecniche e l'equipaggiamento delle autoambulanze veterinarie, dei veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila, nonché dei veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, riconducibili alle categorie internazionali M1 o N1 (rispettivamente, veicoli destinati al trasporto di persone ed aventi al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente e veicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.)
L'articolo 3 definisce le modalità ed i criteri di immatricolazione.
L'articolo 4 definisce i criteri di utilizzo dei veicoli da parte dei soggetti pubblici e privati.
L'articolo 5 disciplina l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, individuando le circostanze e le condizioni dei servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali in stato di necessità.
L'articolo 6 individua gli stati patologici in presenza dei quali un animale è da considerare in stato di necessità.
L'articolo 7 individua la documentazione necessaria al fine di consentire agli organi di polizia stradale di verificare, anche successivamente, il legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.
L'articolo 8 contiene norme di chiusura, rinviando alla competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione l'individuazione delle procedure e della documentazione tecnico-amministrativa occorrente per l'immatricolazione dei veicoli previsti all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione e l'aggiornamento delle relative carte di circolazione.

L'allegato contiene l'elencazione delle caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie.

Sullo schema di regolamento si sono espressi favorevolmente il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, con osservazioni recepite nel testo, il Ministero della salute.
L'ANMVI si riserva di esprimere un parere all'emanazione del testo definitivo a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

pdfLEGGE_29_LUGLIO_2010_N.120.pdf240.62 KB