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Stp, Consiglio di Stato: precisare le responsabilità

stpIl Ministero della Giustizia si è rivolto al Consiglio di Stato per un parere sullo schema di regolamento che disciplina le società tra professionisti. Palazzo Spada si è espresso favorevolmente, ma con osservazioni che investono gli aspetti professionali e deontologici dell'attività svolta in forma societaria. Troppo generiche le norme su incompatibilità e responsabilità.

Il Consiglio di Stato, nel parere reso il 5 luglio scorso, avanza alcune considerazioni sullo schema di regolamento, centrate in particolare sulla responsabilità professionale. In termini generali, secondo i giudici di Palazzo Spada è "necessario verificare con la massima attenzione il rapporto tra le condotte poste in essere dai singoli soci professionisti e la responsabilità disciplinare della società, introducendo disposizioni più puntuali".

In tema di assoggettamento alla deontologia, il Consiglio di Stato ritiene che "andrebbe sempre esclusa la responsabilità disciplinare della società, in tutti i casi di violazioni commesse materialmente dai singoli soci e sia configurabile una mera omissione di controllo o di vigilanza". Il decreto infatti afferma il principio generale secondo cui la società risponde delle violazioni deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta, ma anche che "se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società." Un aspetto che il Consiglio di Stato suggerisce di chiarire.

Analoga attenzione viene riservata alle società multidisciplinari. Il Consiglio di Stato suggerisce di valutare se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l'applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l'esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.

Quanto all'incompatibilità (divieto di partecipazione del professionista a diverse società professionali),i giudici di Plazzo Spada osservano che il decreto è generico dove prevede che "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti". Preferibile, secondo i giudici, precisare se introdurre un'incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), oppure se detta limitazione sia riferibile ai soli soci professionisti".

Sull'iscrizione nel registro delle imprese - che nelle intenzioni del Ministero ha una funzione di verifica dell'incompatibilità, il Consiglio di Stato osserva che la situazione di incompatibilità potrebbe emergere non solo dai dati contenuti nel registro delle imprese, ma pure dall'esame delle risultanze delle iscrizioni all'albo della società professionale.  In ogni caso, per i giudici è opportuno delineare le modalità procedimentali e temporali attraverso le quali l'eventuale accertata situazione di incompatibilità debba essere rimossa e quali altre conseguenze si determinino, eventualmente, sul piano disciplinare, in capo alle società e al singolo professionista.


Per i giudici del Consiglio di Stato potrebbe essere preferibile riformulare l'ordine degli obblighi di informazione al cliente gravanti sulla società e in particolare, consigliano di anteporre l'informazione concernente il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti.
Allo scopo, poi, di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è opportuno prevedere che la società professionale debba consegnare al cliente l'elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento: tale adempimento, oltre tutto, rappresenterebbe uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse. Potrebbe, anche, essere utile prevedere che l'atto con cui la società designa il singolo professionista sia comunicato per iscritto al cliente, nei casi in cui questi non abbia preventivamente esercitato il diritto di scegliere il professionista.

Il Consiglio di Stato precisa che occorre circoscrivere in maniera più puntuale i requisiti di moralità e onorabilità dei soci di capitale. La previsione, diretta a specificare il regime di "incompatibilità" di tale categoria di soci, dovrebbe essere resa più chiara, poiché l'ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) è idoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l'oggetto della società.

pdfIL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO.pdf151.93 KB