Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro, che passa ora alla Camera.
La disciplina delle cosiddette “false partite IVA” è rientrata in uno degli emendamenti (n.1.900) presentati dal Governo e approvati con la fiducia. Nel testo del Governo, la presunzione di subordinazione è espressamente esclusa per le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio delle attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un Ordine.
Tale esclusione andrà a consolidarsi all’interno Decreto Legislativo 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, sotto forma di articolo aggiuntivo, il 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). Le libere professioni ordinistiche non saranno dunque sospettabili di lavoro subordinato mascherato qualora ricorrano alcune condizioni come la collaborazione superiore a 8 mesi, un fatturato superiore all’80%, la presenza di una postazione fissa presso la sede del committente.
Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, sarà un decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, a stabilire le attività professionali escluse dalla presunzione di subordinazione.
L’articolo 69-bis contiene inoltre una interpretazione autentica sulle collaborazioni coordinate e continuative in relazione alle professioni intellettuali: le norme del lavoro a progetto e lavoro occasionale (Capo I del Titolo VII del Dlvo 276/2003) non si applicano a libero professionista quando il contenuto “concreto” di tali collaborazioni è riconducibile all’attività intellettuali per la quali è iscritto all’Ordine. L’iscrizione ad albo professionale, infatti, “non è di per sé idonea a determinare l’esclusione dal campo di applicazione”. Ciò vuol dire che se il professionista intellettuale svolge una attività diversa da quella per cui è abilitato e iscritto all’Ordine allora la disciplina dei co-co-co può trovare applicazione.