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GIUDICE DEL LAVORO

ACN e repressione di comportamento antisindacale

ACN e repressione di comportamento antisindacale
Per il Tribunale di Enna, la ASP ha violato l'ACN sulla specialistica ambulatoriale. UIL FPL ha vinto il ricorso contro l'assegnazione di incarichi, decisi fuori dall'Accordo e senza consultazione sindacale.

Eradicazione e controllo della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica negli allevamenti bovini e ovi-caprini. Questa la finalità della delibera dell'Assessorato alla Sanità della Sicilia finita sul tavolo del Tribunale del Lavoro di Enna per accertarne la natura antisindacale. Il progetto di eradicazione era stato proposto dalla ASL di Enna senza sentire le organizzazioni sindacali. Vi avevano aderito "25 medici veterinari specialisti ambulatoriali, già convenzionati con l'azienda, che erano stati contattati individualmente e avevano sottoscritto un separato contratto di lavoro per un impegno di dodici ore settimanali fino al 31.12.2011".

Tutto ciò, secondo il sindacato ricorrente, "in violazione dell'articolo 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente che prescrive l'obbligo, a carico dell'azienda, di consultare preventivamente i sindacati ogni volta che questi ultimi lo chiedano". Senza una specifica contrattazione aziendale, veniva inoltre stabilita una retribuzione accessoria in favore dei dipendenti dell'Ente, in ulteriore violazione dell'Accordo- secondo cui fra i medici e il SSN non può intercorrere più di un rapporto di lavoro. Infine, il Comitato zonale era stato costituito senza la presenza di un componente sindacale della UIL-FPL.

Una serie di contestazioni, quelle avanzate da UIL-FPL, che la Asp di Enna ha confutato adducendo, fra l'altro, la carenza di legittimazione del Sindacato ad agire in giudizio. Legittimazione che il Giudice ha invece riconosciuto, soffermandosi –nel decreto del Tribunale depositato ieri- sulla antisindacalità del comportamento della Asl consistente nella esclusione della previa consultazione in relazione alla predisposizione di determinati progetti-obiettivo che, nel caso in questione rientrano nella contrattazione aziendale (e non in quella decentrata come sostenuto dalla ASL), che prevede il raggiungimento di intese con le organizzazioni sindacali.

La conclusione del Tribunale è che vi sia stata condotta antisindacale, pertanto il Giudice "ordina" alla Asl "di non reiterare in futuro la condotta censurata".

pdfIL DECRETO DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ENNA.pdf1.79 MB