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CASSAZIONE

Mancato ritiro dal canile: non è abbandono di animale

Mancato ritiro dal canile: non è abbandono di animale
Non si configura il reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile privato cui era stato in precedenza affidato da persona che abbia consegnato il cane dichiarando falsamente che era randagio.
La Cassazione (sentenza n. 19 del 10 gennaio 2012) esclude il reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale per non avere ritirato, nonostante le sollecitazioni, due cani da un canile privato. La Suprema Corte smentisce così il Tribunale di Como che aveva invece contestato il reato "perché i due cani erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale e quindi avrebbero potuto essere privati delle necessarie cure e custodia". La proprietaria imputata ha presentato ricorso sostenendo che anche le strutture private garantiscono, per contratto, la cura e la custodia.

I due cani erano stati affidati ad una struttura privata, su pagamento delle le prime mensilità contrattualmente previste ed aveva sottoscritto apposita clausola contrattuale con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni ed i mezzi terapeutici. Era poi accaduto che la proprietaria aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni di ritirare il cane del canile, il cui responsabile la aveva quindi denunciata per il reato di abbandono.

Per la Cassazione, il fatto che si trattasse di un canile privato e non di un canile municipale non ha rilevanza. Il reato di abbandono si sarebbe potuto contestare "qualora risultasse che tale canile non assicurava la necessaria cura e custodia e che di ciò l'imputata fosse stata consapevole o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza".

La Corte sottolinea di avere sempre ritenuto che debba escludersi il reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario o in caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane ad un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio. In entrambe le strutture, privata o municipale, gli animali devono essere assistiti, o per obbligo contrattuale o per obbligo normativo. E' il presupposto dell'assistenza ad escludere la condizione di abbandono.

La massima
Il proprietario che abbia affidato il cane a un canile privato, che si è contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile, per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario, che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile. Dunque deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario o in caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane a un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio.