Il Parlamento ha definitivamente approvato il differimento di scadenze riguardanti la fatturazione elettronica e i debiti fiscali. Abrogate tutte le sanzioni per violazioni vaccinali anti Covid-19.
Divieto di fatturazione elettronica- E' stata definitivamente approvata la proroga al 31 dicembre 2025 del divieto di emissione della fatturazione elettronica: i soggetti tenuti all'invio dei dati fiscali al Sistema Tessera Sanitaria, non dovranno emettere la fattura al cliente attraverso il Sistema Sdi. Fattura ordinaria, quindi, per tutte le prestazioni veterinarie inviate al Sistema TS per la detraibilità fiscale riconosciuta ai proprietari di animali da compagnia e da pratica sportiva. (articolo 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
Più tempo per la "rottamazione". Viene riaperta la finestra di ammissione alla "definizione agevolata" (cd rottamazione-quater). La finestra fiscale non chiuderà il 5 marzo
come previsto, bensì il 30 aprile 2025. I contribuenti debitori che - alla data del 31 dicembre 2024 - non avevano versato al Fisco la rata utile a sanare la posizione debitoria, potranno essere riammessi alla rottamazione, dichiarando per via telematica il numero di rate nel quale effettuare il pagamento.
Il pagamento potrà essere fatto in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025 le successive.
Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna. (articolo 3-bis -
Riammissione alla definizione agevolata)
Cancellate le sanzioni e i provvedimenti Covid- Abrogati i termini per pagare le sanzioni comminate per violazione degli obblighi di vaccinazione contro COVID-19. Anche i procedimenti sanzionatori conseguenti, in capo alle Asl e agli Ordini, decadono definitivamete anche se non ancora conclusi.
Le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate, senza rimborso. L'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati sarà trasmesso dall'Agenzia delle Entrate al Ministero della Salute.
I giudizi pendenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano invece acquisite al bilancio dello Stato le sanzioni già versate. (Articolo 21.
Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)
Ddl (A.C. 2245).Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(Milleproroghe)