Le prestazioni di profilassi rese dai medici veterinari incaricati come consulenti esterni dall’Asl sono sempre soggette ad Iva con aliquota ordinaria.
L’esenzione Iva spetta per le sole prestazioni, mediche e paramediche, rese alla persona nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie.
Così la Commissione tributaria regionale nella sentenza 3359/7/2017 diffusa da Il Sole 24 Ore (presidente e relatore Gennaro) che ha respinto il ricorso di un medico contro un accertamento fiscale. Inoltre, in base alle norme che attribuiscono specifiche qualità ai dirigenti veterinari operanti a tutela della salute pubblica, scrive il giudice, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva riguarda solo le prestazioni rese direttamente da personale stabilmente dipendente e non anche da liberi professionisti esterni non titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza.
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