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UNICO

Serve una legge sulla deducibilità dell’aggiornamento obbligatorio

Serve una legge sulla deducibilità dell’aggiornamento obbligatorio
Le spese per la formazione continua restano deducibili al 50%. Anche se sono un obbligo di legge. Auspicato l'intervento del legislatore. L’Agenzia delle Entrate ha deluso i quesiti fiscali, proposti durante la diretta “MAP Unico 2012”. Il Sole 24 Ore rende nota la risposta del Fisco sulla deducibilità fiscale dell’aggiornamento permanente, ribadendo che, se il professionista abilitato ha dovuto assolvere un obbligo di formazione continua previsto dal suo ordinamento professionale, le spese restano deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo nella misura del 50%. Per le Entrate, non ha importanza se rientrano nell’attività professionale obbligatoria e nemmeno se il mancato assolvimento della formazione continua è sanzionabile. In base al Tuir (articolo 54, comma 5) le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi e simili – incluse le spese di viaggio e soggiorno -sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare, un paletto che ha una funzione “antiabuso”, in quanto per il Fisco l’altro 50% viene sostenuto per finalità di carattere extraprofessionale, “in base ad una presunzione legale”.

A questo si aggiunge la complicanza delle spese di vitto e alloggio, deducibili solo nella misura del 75% del 50% in base ad un equilibrismo matematico, più volte criticato dall’Ordine dei Commercialisti, perché insiste due volte sugli stessi importi. La novità sta nella precisazione sulla natura obbligatoria della spesa: per il Fisco che il seminario sia facoltativo o meno si applica il comma 5 senza eccezioni di sorta. E’ il Sole 24 Ore a commentare come “iniqua” questa rigidità e ad auspicare un intervento del legislatore. Corsini e Ranocchi concludono l’articolo pubblicato oggi così: “vista l’impossibilità di arrivare ad una equilibrata soluzione del problema per vie interpretative è opportuno che il legislatore metta mano alla disposizione normativa che appare ormai superata nei fatti”.

Sulle agevolazioni fiscali derivanti da spese sostenute in forza di un obbligo di legge, l'ANMVI ha sollevato il problema in tutte le sedi istituzionali con riferimento all'ECM. Avanzando anche dubbi di costituzionalità, l'Associazione non ritiene che possa essere imposto un onere di spesa per legge senza aver- in parallelo- mantenuto l'impegno ad individuare adeguati sgravi fiscali come previsto dall'Accordo Stato Regioni sull'Educazione Continua in Medicina. Impegno a tutt'oggi disatteso.

Il parere reso dall'Agenzia delle Entrate:
Riguardo al reddito di lavoro autonomo e, in particolare, al limite alla deducibilità delle spese per la formazione professionale, l'Agenzia ha chiarito che il limite del 50% di deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 54 del Tuir, è applicabile anche con riferimento alle spese di "pura partecipazione" per la formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.