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IL TESTO APPROVATO

Cruelty free, l'Europarlamento vieta le dichiarazioni generiche

Cruelty free, l'Europarlamento vieta le dichiarazioni generiche
Le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti, incluso il benessere animale, non dovranno indurre in errore i consumatori. L'Europarlamento approva le modifiche alla direttiva 2055/29/CE.

Regole europee contro il green washing. Le ha approvate il Parlamento Europeo con il documento "Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde" che contiene tutti gli emendamenti approvati dagli eurodeputati alla direttiva 2005/29/CE. A tutela dei consumatori vengono introdotte nella normativa dell'Unione  norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori con le dichiarazioni ambientali ingannevoli o false ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti, non certificati e non credibili.

Affinchè siano veritiere tutte le informazioni ai consumatori sulla "sostenibilità sociale" dei prodotti (condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza, il benessere degli animali), si introduce il divieto nella direttiva 2055/29/CE di "dichiarazione ambientale generica" non comprovata da evidenze di veridicità.  La veridicità della sostenibilità sociale dichiarata è richiesta anche alle attività degli operatori professionisti e non solo ai prodotti delle imprese.

E' lungo l'elenco degli esempi forniti dal Parlamento Europeo. Si considerano "dichiarazione ambientale generica" - e quindi da vietare- le seguenti: rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico
della natura", "naturale", "rispettoso degli animali", "cruelty-free", "sostenibile", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "rispettoso dal punto di vista del clima", "che salvaguarda l'ambiente", "a deforestazione zero", "rispettoso in termini di emissioni di carbonio", "neutrale dal punto di vista climatico", "efficiente sotto il profilo energetico", "biodegradabile", "neutrale dal punto di vista della plastica", "privo di plastica", "a base biologica" o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali.

Il divieto di utilizzare tali generiche espressioni si applica quando non è dimostrata l'effettiva eccellenza della prestazione ambientale/sociale dichiarata o quando non vi sono prove scientifiche a suffragarla.
Il divieto si applica anche quando la dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti nell'annuncio pubblicitario, oppure sulla confezione del prodotto o nell'interfaccia di vendita online.
Resta consentito alle aziende di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali purché tale pubblicità non si spinga ad affermare che tali investimenti neutralizzano o addirittura rendono positivo l'impatto del prodotto sull'ambiente. 


Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 maggio 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))