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CONTROLLI UFFICIALI

Ante mortem, regole estese a bovini, suini e solipedi

Ante mortem, regole estese a bovini, suini e solipedi
Dal 21 settembre, un nuovo regolamento europeo estenderà a bovini, suini e solipedi le condizioni per eseguire l'ispezione ante mortem nell'azienda di provenienza.


Non solo pollame e selvaggina d'allevamento. La Commissione Europea ha esteso ai bovini, ai suini e ai solipedi le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali è ammessa l'effettuazione dell'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza. Lo prevede il nuovo regolamento 2021/1422 che entrerà in vigore il 21 settembre prossimo. Lo scopo è sempre di "garantire che, in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza, non sia compromessa la sicurezza delle carni".

Il contesto- La normativa europea sui controlli ufficiali considera le ispezioni ante mortem "fondamentali per la tutela della salute umana e della salute e del benessere degli animali". Già con il regolamento delegato (UE) 2019/624 la Commissione aveva dettato norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali, determinando quando l’ispezione ante mortem può essere effettuata presso l’azienda di provenienza. Successivamente, con il più recente  regolamento delegato (UE) 2021/1374  la macellazione di  bovini, suini e solipedi è stata consentita presso l’azienda di provenienza "a determinate condizioni": gli animali devono essere sottoposti ad ispezione ante mortem prima della macellazione e inoltre il risultato di tale ispezione deve essere attestato in un certificato ufficiale che accompagna i corpi degli animali macellati in un macello riconosciuto.

Certificato ufficiale- A bovini suini e solipedi  si estende anche il tipo di certificato di accompagnamento al macello (o che è inviato in anticipo in qualsiasi formato): dal 21 settembre, il certificato ufficiale sarà quello completato in conformità al modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 anziché il certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento 2019/624.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1422
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza