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DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio

Provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio
Fino al 30 novembre, il Belgio attuerà misure speciali contro la diffusione della peste suina africana.

Si tratta delle misure previste dall'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, per impedire la diffusione della malattia, ma anche di evitare "inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione" e  che i Paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.

Le zone infette- istituite a livello di Unione con la Decisione 2018/1242- si trovano al confine con la Francia e con il Lussemburgo. La regionalizzazione  durerà fino al 30 novembre. Il provvedimento- firmato dal Commissario Europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis il 14 settembre- fa seguito all'informativa del Belgio sui casi di peste suina africana nella regione delle Ardenne.

La peste suina africana nei suini selvatici comporta il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

La Decisione sarà riesaminata dal Comitato PAFF, il comitato europeo permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

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