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REG 139/2013

Condizioni di quarantena per i volatili dai Paesi Terzi

Condizioni di quarantena per i volatili dai Paesi Terzi
Stabilite ulteriori procedure di trasferimento dal PIF impianti o stazioni di quarantena riconosciuti.

Il regolamento 139/2013 fissa le condizioni di polizia sanitaria e di quarantena per i volatili importati  dai paesi terzi. Codificando la normativa di settore, il provvedimento introduce ulteriori procedure di trasferimento dal posto d'ispezione frontaliero a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti, in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata "entro un termine ragionevole".
La stesura dell'elenco degli impianti/stazioni riconosciuti spetta agli Stati membri.

I volatili importati vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l'infezione da virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle. I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»). Almeno all'inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l'altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l'impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta. I volatili escono dalla quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

Il provvedimento codifica le norme contenute nel regolamento (CE) n. 318/2007 che nel tempo è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese, a fini di razionalità e chiarezza della normativa.

La Commissione Europea basa il nuovo Regolamento 139/2013 sui pareri scientifici forniti dall'EFSA sui rischi delle importazioni di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell'influenza aviaria dall'Asia all'Europa nel 2005 e nel 2006, l'Unione Europea ha limitato le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività. Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno limitare le importazioni di volatili agli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti dal paese terzo di esportazione in quanto rispondenti a determinate condizioni minime.

Il regolamento 139/2013 non si applica al pollame e ai volatili le cui importazioni sono disciplinate da altre norme dell'Unione, come i volatili importati nel quadro di programmi di conservazione e i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali e quelli destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti(articolo 13 della direttiva 92/65/CEE). Sono inoltre esclusi dal campo di applicazioni e gli animali di compagnia al seguito dei rispettivi proprietari. Esclusi infine i colombi viaggiatori introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo limitrofo, nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo.

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