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CHIARIMENTI DALLA DGSA

Indennità di abbattimento, transizione tra vecchio e nuovo metodo

Indennità di abbattimento, transizione tra vecchio e nuovo metodo
Nuovi chiarimenti ai Servizi Veterinari dalla Direzione Generale di Sanità Animale sugli indennizzi per abbattimenti di capi infetti o sospetti di infezione.

Dopo le Regioni Campania e Sicilia, anche le Marche si uniscono alla richiesta di chiarimenti sul calcolo delle indennità, secondo le nuove modalità dettate dal decreto interministeriale Salute-Finanze-Agricoltura del 21 giugno 2024. Con una nota di fine anno, la Direzione Generale della Sanità Animale è tornata a precisare i criteri di computo- basati sul Bollettino ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) -e i criteri per la corresponsione delle indennità. Il chiarimento concerne, in particolare:
-il valore dei vitelli al di sotto dei tre mesi di età
-la transizione fra vecchio e nuovo metodo di calcolo delle indennità


Vitelli al di sotto dei tre mesi di età-
La Dgsa precisa che -considerata la possibilità di una loro macellazione-  nel bollettino ISMEA è stato indicato "solo il prezzo dell’animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo per l’animale al macello: questo importo corrisponderà all’indennizzo da liquidare in caso di abbattimento forzoso".

Abbattimenti dopo il 1 gennaio 2023- Trattandosi in via transitoria di una applicazione retroattiva del criterio di calcolo introdotto dal decreto 21 giugno 2024, la Dgsa chiarisce che non sono previste decurtazioni dell’indennizzo già percepito per gli aventi diritto. Il decreto 21 ottobre 2024, prevede il riconoscimento di eventuali differenze di importo, per assicurare assicura agli aventi diritto per gli anni 2023 e 2024 il riconoscimento della differenza di importo risultante dall’applicazione del nuovo criterio di calcolo rispetto a quello determinato con il criterio previgente."In caso di importo ottenuto con il nuovo metodo di calcolo inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio previgente, l’indennità già corrisposta non dovrà essere rideterminata".

Il contesto normativo- Con il Dm 21 giugno 2024 sono stati definiti nuovi criteri per il computo dell’indennità di abbattimento di capi infetti o sospetti tali. In particolare per:
- bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi
- ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi
- bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica

Valore da vita e valore da macello- In base al nuovo metodo, l'indennità è determinata dalla differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello dell’animale da macello; nel caso in cui le carni devono essere completamente distrutte, all’operatore è corrisposto il valore di mercato dell’animale da vita. Nei bollettini ISMEA  sono riportati i valori medi dell’animale da vita e, per i capi da macello, il prezzo dell’animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo.

Disposizioni transitorie tra il vecchio e il nuovo criterio di calcolo- Per le indennità riguardanti abbattimenti eseguiti in forza di provvedimenti adottati dopo il 1 gennaio 2023- gia' determinate e liquidate secondo i valori indicati dal decreto previgente- il Servizio veterinario locale territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione dei bollettini ISMEA, corrisponde agli aventi diritto l'eventuale differenza di importo risultante dall'applicazione del nuovo criterio di calcolo. L
Sul metodo di calcolo e sulle procedure di corresponsione dell’indennità di abbattimento, il Ministero ha aperto una pagina web riportante le FAQ aggiornate alle richieste di chiarimenti.

NOTA_DGSA_CHIARIMENTI_ABBATTIMENTI_E_INDENNIZZI.pdf257.2 KB