L'Italia si avvia ad adeguare il proprio ordinamento a due nuovi regolamenti della Commissione riguardanti i controlli ufficiali sulle sostanze attive e loro residui.
La 10a Commissione permanente del Senato ha dato parere favorevole alla
legge di delegazione europea 2024. L'articolo 15 delega il Governo all'adeguamento nazionale a due regolamenti della Commissione Europea: il
regolamento delegato (UE) 2022/1644 e il
regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, e dei controlli uffiicali riguardo l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui;
Entrambi i provvedimenti europei integrano il
regolamento (UE) 2017/625 con specifiche disposizioni sia sulle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali, sia sui contenuti del Piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP») che tutti gli Stati Membri devono adottare.
Modalità dei controlli- Gli Stati Membri ricorrono a controlli basati sul rischio sugli animali destinati alla produzione di alimenti e sui prodotti di origine animale ottenuti negli Stati membri o che entrano nell’Unione da paesi terzi. Tali controlli sono inclusi nel PCNP di ciascuno Stato membro e comprendono tre piani: un piano di controllo della produzione basato sul rischio nello Stato membro, un piano di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio e, al fine di raccogliere informazioni utili per orientare i futuri controlli della produzione basati sul rischio negli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero includere un piano di sorveglianza randomizzato.
Il regolamento 1644 stabilisce le norme per la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e l’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui.
Piani uniformi e risultati comparabili- Con il regolamento 1646 si dettano disposizioni per la frequenza minima di campionamento annuale uniforme e contenuti specifici aggiuntivi per i piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) degli Stati membri, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.
La Commissione richiede agli Stati Membri dei PCNP basati su modalità pratiche uniformi e la comparabilità dei risultati ottenuti. Pertanto, il Piano piano dovrà specificare il tipo di metodi analitici da utilizzare e i requisiti relativi ai metodi. Inoltre, gli Stati membri devono includere nel loro PCNP anche un piano di controllo per i prodotti destinati all’ingresso nell’Unione da paesi terzi, al fine di verificare l’efficacia dei controlli sui residui dei paesi terzi e la conformità dei prodotti di origine animale importati alle norme dell’Unione.
Delega a 12 mesi- Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di adeguamento ai regolamenti 1644 e 1646, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024.
Disegno di legge n. 1258 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
(Legge di delegazione europea 2024)