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Ovicaprini, identificazione in deroga mediante tatuaggio

Ovicaprini, identificazione in deroga mediante tatuaggio
Istruzioni dal Ministero della Salute per derogare al marchio auricolare e identificare gli ovicaprini, non destinati all'estero, con il tatuaggio. Modalità autorizzative e di attuazione.

Il Ministero della Salute, con una nota firmata dal Direttore generale della Sanità Animale Giovanni Filippini ha definito le procedure  per l’identificazione in deroga di ovini e caprini - non destinati a essere spostati in un altro Stato membro-  con il tatuaggio in sostituzione del marchio auricolare. Le procedure si applicano dal 1 gennaio 2025.

La norma e la deroga- La normativa europea prescrive agli operatori che detengono ovini e caprini -non destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età -di identificare individualmente gli animali con il marchio auricolare e mediante uno dei mezzi di identificazione approvato dall’autorità competente dello Stato membro.
In deroga- come previsto dal Manuale operativo I&R e dall’articolo 46, paragrafo 2, del Reg. delegato (UE) 2019/2035, la Direzione Generale della Sanità Animale può autorizzare le Regioni e Province Autonome che ne facciano richiesta, all'identificazione con un tatuaggio recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale. 

Tempistiche - Nei territori autorizzati, l’operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale attribuito da BDN. Il tatuaggio, apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantire costantemente una lettura corretta del codice stesso. 
L’identificazione, effettuata con le modalità descritte, deve essere registrata in BDN entro 7 giorni dall’apposizione dei mezzi di identificazione.

Deroga valida nel territorio regionale- L’identificazione tramite il tatuaggio si applica esclusivamente agli ovini e caprini movimentati all’interno del territorio della Regione o Provincia Autonoma nella quale è autorizzata tale modalità di identificazione. In caso di movimentazione all’esterno del territorio della Regione o Provincia Autonoma autorizzata, gli animali devono essere identificati mediante marchio auricolare, con le modalità descritte al capitolo 3.3.2, punto 2, del manuale operativo I&R).

Dal 1 gennaio 2025- Il Ministero precisa infine che dal 1 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Ulteriori procedure- La stessa nota ministeriale contiene disposizioni riguardanti ulteriori procedure del Sistema Informativo I&R: l'identificazione elettronica di camelidi e cervidi; l'identificazione di bovini, ovini, caprini, suini non destinati alla produzione di alimenti; la proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi.

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Nota del Ministero della Salute del 9 luglio 2024 n.0021565