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SISTEMA I&R

BDN, identificazione e registrazione di cervidi e camelidi

BDN, identificazione e registrazione di cervidi e camelidi
Codificate le procedure per l'applicazione del transponder   camelidi e cervidi da parte del Veterinario. Modalità di registrazione in BDN. 
Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni relativamente alla modalità di identificazione di camelidi e cervidi. L’identificazione individuale dei camelidi e dei cervidi è obbligatoria ed è effettuata con le modalità di cui al Manuale operativo I&R capitolo 3.3.5, punto 1, lettere a) e b). le procedure si applicano dal 1 gennaio 2025.

Per l’identificazione di camelidi e cervidi detenuti negli stabilimenti di cui all’articolo 2 del D.lgs.134/2022, si applicano le modalità tecniche e operative di cui al decreto 2 novembre 2023 del Ministero della Salute.

Transponder - L’identificazione elettronica di camelidi e cervidi prevista dal manuale operativo I&R è effettuata mediante transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale attribuito da Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano (BDN). L’impianto del transponder è effettuato da un medico veterinario sul collo dell’animale preferibilmente a sinistra.

Registrazione transponder - La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione
individuali di camelidi e cervidi prevede le seguenti fasi:
- il Centro Servizi Nazionale (CSN) assegna un range numerico a ciascun fornitore
specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per camelidi
e cervidi;
- il fornitore notifica tramite portale internet dei sistemi informativi nazionali di sanità veterinaria
(vetinfo), con le modalità indicate dal CSN, i codici prodotti appartenenti al range assegnato;
- il veterinario interessato all’impianto dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore
autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo;
- l’operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa:
> a richiedere a un veterinario l’impianto del transponder sui capi da identificare;
> a iscrivere in BDN nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall’impianto del
transponder, inserendo le informazioni richieste dal sistema.

Iscrizione in BDN - Gli operatori entro 9 mesi dalla data di adozione del presente documento, iscrivono in BDN anche i camelidi e cervidi detenuti e identificati individualmente prima dell’applicazione del presente dispositivo con codici di identificazione non attribuiti da BDN, fermo restando quanto previsto dal manuale operativo I&R, per i transponder iniettabili non autorizzati ai sensi del D.lgs. 134/2022.

Sanzioni - Il Ministero precisa infine che dal 1 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Nota del Ministero della Salute del 9 luglio 2024 n.0021565