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SISTEMA I&R

Bovini all'aperto, procedure per l'identificazione fino a sei mesi

Bovini all'aperto, procedure per l'identificazione fino a sei mesi
L’operatore di bovini detenuti con modalità all’aperto o estensivo, può richiedere alla ASL la proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a 6 mesi di età degli animali.
Il Manuale operativo del Sistema I&R consente- ai fini della tracciabilità dei bovini - che l’operatore possa richiedere alla Asl di essere autorizzato alla proroga dei tempi di
identificazione degli animali entro i 6 mesi dalla nascita. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Asl deve verificare la sussistenza di alcuni requisiti, dettagliati dal Manuale (capitolo 3.3.1, punto 4) in coerenza con le norme europee di sanità animale.  In proposito, la Direzione generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha definito le procedure che le Asl devono seguire per autorizzare la proroga dei tempi di identificazione.

Le procedure si applicano dal 1 gennaio 2025 e riguardano i bovini detenuti con modalità all’aperto o estensivo.

Fino a 6 mesi di età - Come previsto dal manuale operativo I&R, l’autorizzazione può essere limitata a specifiche aree geografiche, anche in considerazione dello stato sanitario dei territori. Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2021/520, articolo 13, paragrafo 4, gli operatori autorizzati alla proroga provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione.

BDN - A seguito della domanda di autorizzazione alla proroga, la ASL verifica la sussistenza di tutte le condizioni di cui al manuale operativo I&R. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la ASL registra in BDN l’autorizzazione alla proroga per l’attività oggetto di richiesta.

Identificazione - I bovini oggetto di proroga devono essere identificati con i mezzi di identificazione previsti dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 1, per i bovini detenuti in modalità all’aperto o estensivo (marchio auricolare e bolo ruminale) e devono essere iscritti in BDN con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro 6 mesi dalla nascita.

Controlli - La ASL territorialmente competente almeno una volta l’anno effettua un controllo in materia di sistema I&R in ciascuna attività autorizzata al regime di proroga del termine massimo per l’identificazione dei bovini, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure e la sussistenza dei requisiti richiesti. L’esito dei controlli deve essere registrato in vetinfo.

Sanzioni - Il Ministero precisa infine che dal 1 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Ulteriori procedure- La nota ministeriale contiene disposizioni riguardanti ulteriori procedure del Sistema Informativo I&R: l'identificazione elettronica di camelidi e cervidi; l'identificazione di bovini, ovini, caprini, suini non destinati alla produzione di alimenti: la deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini caprini con tatuaggio.

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